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16/04/2021

Congedo parentale: FP su cumulabilità fruizione oraria/giornaliera

Commento di Raffaella Biasin, Responsabile Dirigenza Sanitaria Anaao Veneto

Un’amministrazione pubblica ha chiesto al Dipartimento della Funzione pubblica un parere circa la possibilità di cumulare nella medesima giornata il congedo parentale ad ore ed i riposi giornalieri spettanti alla lavoratrice madre o al lavoratore padre nel primo anno di vita del bambino, alla luce di quanto previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

La possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria è stata introdotta dall’art. 1, comma 339, lett. a) della legge 24.12.2012, n. 228, che ha inoltre demandato alla contrattazione collettiva le modalità per l’applicazione dell’istituto medesimo.

Successivamente è poi intervenuto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nel quale è stato tra l’altro previsto che ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale ed in questi casi è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi.

Alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, i contratti collettivi nazionali, cui erano peraltro demandate le modalità di applicazione del congedo su base oraria, confermano la possibilità di accesso a tale forma di flessibilità del congedo parentale lasciando invariate le modalità di applicazione, purchè conformi a quanto previsto dalle fonti legali.

Sul punto la stessa ARAN è intervenuta, in particolare, con l’orientamento applicativo del 15 giugno 2018 n. CFC2, confermando che – sebbene le amministrazioni possano individuare alcuni spazi di flessibilità applicativa – il limite alla fruizione è posto al fine di tutelare un interesse organizzativo delle stesse.

Ciò stante, il Dipartimento della Funzione pubblica, nel condividere il predetto orientamento ARAN, ha ribadito l’incompatibilità della fruizione del congedo parentale ad ore con la fruizione di altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. sulla maternità e paternità, risultando viceversa compatibile con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., come nel caso dei permessi ex art. 33, commi 2 e 3, della legge n, 104 del 1992, quando vengono fruiti in modalità oraria.

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