Previdenza
05/05/2020

Adeguare pensione e Tfs agli incrementi del Ccnl 2016-2018 non riconosciuti

ADEMPIMENTI INDISPENSABILI per vedersi riconosciuti nella pensione e nel TFS gli effetti degli incrementi contrattuali stipendiali 2016-2018 per coloro che sono andati in pensione nel periodo di vigenza del CCNL 2016-2018.

A differenza che nel sistema privato, è purtroppo una prassi il ritardo dei rinnovi contrattuali nel mondo del lavoro pubblico; ciò comporta, per coloro che sono andati in pensione nel periodo di vigenza del CCNL 2016-2018 e prima della sottoscrizione definitiva dello stesso CCNL, il ricalcolo della pensione e del Trattamento di Fine Servizio.

Quanto sopra, alla luce della previsione dell’articolo 87 CCNL 2016-2018, vale per coloro che sono andati in pensione a partire dal 1/1/2016 i quali, stante la definitiva sottoscrizione del CCNL avvenuta il 19/12/2019, hanno diritto a vedersi adeguato il trattamento pensionistico in ragione degli aumenti contrattuali e alle scadenze previste dallo stesso CCNL.

Pertanto il ricalcolo interessa i pensionati dal 1.1.2016 al 19.12.2019 che non hanno ancora ottenuto la rivalutazione. Si ritiene inoltre che per coloro che sono andati in quiescenza a partire dal 1.1.2020 il loro trattamento pensionistico sia stato adeguato agli aumenti contrattuali, con qualche verifica da effettuare per coloro che sono andati nei primissimi mesi del 2020.

Certamente i pensionati del 2019 e successivi dovranno effettuare in futuro un ulteriore ricalcolo dopo che sarà sottoscritto il CCNL 2019-22 la cui contrattazione non è ancora iniziata.

Anche il trattamento di fine rapporto TFS deve essere adeguato. In questo caso, differentemente che per il trattamento pensionistico, l’adeguamento è correlato alle sole quote di incrementi stipendiali maturati alla data di cessazione dal servizio.

Anche per la congestione dell’INPS e l’emergenza COVID tutte le operazioni di ricalcolo sono in ritardo.
La procedura prevede che l’Ufficio personale delle Aziende sanitarie comunichi all’INPS i nuovi valori delle voci retributive.
A titolo esplicativo alleghiamo una dichiarazione fatta da una diligente azienda sanitaria (Allegato n. 1 [riservato agli iscritti Anaao]).
Successivamente INPS provvede al ricalcolo, emettendo un atto di riliquidazione ed adeguando le somme.

COSA FARA' L'ASSOCIAZIONE?
► La Segreteria Nazionale invierà un sollecito a tutte le Aziende
affinché ci comunichi se e quando è stata inviata all’INPS la comunicazione del recepimento dei nuovi valori previsti dal contratto.

► Analogamente si invitano i segretari aziendali a verificare presso l’ufficio personale se e quando è stata inviata la comunicazione all’INPS e a comunicarlo alla Segreteria Nazionale.

► Per il servizio è attiva la casella di posta iscritti.pensionati@anaao.it
 

COSA POSSONO FARE I PENSIONATI
► I pensionati dal 1.1.2016 al 31.12.2019 possono chiedere all’ufficio personale se e quando sono stati effettuate le comunicazioni all’INPS (Fac-simile domanda Allegato n. 2 [riservato agli iscritti Anaao]). Dopo che l’Azienda ha adempiuto alla comunicazione Inps, i pensionati possono sollecitare l’INPS provinciale ad adempiere (Fac- simile domanda Allegato n. 3 [riservato agli iscritti Anaao]).

► Si precisa che la domanda di adeguamento non si prescrive ma l’erogazione degli arretrati si prescrive in cinque anni.

► Non è nella disponibilità dei patronati alcuna specifica modulistica; al riguardo l’iter deve essere avviato dalle Aziende sanitarie e recepito da INPS.

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