Cassazione Civile – Sezione II – Sentenza n. 1600/2021. L'articolo 62 del codice deontologico medico impone al medico legale che riceve l'incarico di svolgere una perizia nell'ambito di un giudizio di responsabilità professionale di associarsi a un collega che abbia un'esperienza e una competenza comprovate nella disciplina.
Corte Costituzionale – Sentenza n. 20/2021.La Corte Costituzionale ha promosso la legge regionale del Veneto che obbliga i medici che si specializzano in regione a restarci almeno per tre anni. In particolare la misura obbliga il medico che ottenga la specializzazione finanziata dalla Regione Veneto a partecipare ai concorsi banditi nella stessa regione nei 5 anni successivi e, se superati, a prestarvi servizio almeno 3 anni. In caso di prestazione di attività lavorativa per un periodo inferiore al triennio nei 5 anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, la legge regionale prevede che il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale dovrà "restituire alla Regione un importo pari al 15 per cento dell'importo complessivo percepito per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato rispetto ai tre anni minimi previsti". E ancora, nell'ipotesi di inosservanza totale dell'obbligo di prestare attività lavorativa presso le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, il medico dovrà restituire "un importo pari al 50 per cento dell'importo complessivo percepito”.Sono state ritenute infondate le eccezioni presentate dal Governo che aveva impugnato la legge veneta. Nella sentenza si legge che “il ricorrente ha l’onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui lamenta la violazione. Nel caso di specie è stato è stato omesso di enucleare in maniera univoca i principi fondamentali che assume siano stati violati e che toccano ambiti materiali diversi”
Tar Campania – Sezione Prima - Sentenza n. 618/2021. Va riconosciuta all’amministrazione regionale un’ampia discrezionalità nella previsione del dimensionamento e dei meccanismi di attribuzione delle risorse disponibili, con l’obiettivo di bilanciare molteplici e spesso contrapposti interessi di rilevanza anche costituzionale, quale quelli al contenimento della spesa in base alle risorse disponibili, quelli relativi alla esigenza di assicurare prestazioni sanitarie quantitativamente e qualitativamente adeguate , quelli delle strutture private operanti secondo logiche imprenditoriali, quelli delle strutture pubbliche vincolate all’erogazione del servizio nell’osservanza dei principi di efficienza e buon andamento. Così il Tar della Campania sulle prestazioni erogate dagli operatori sanitari accreditati oltre i tetti di spesa prestabiliti.
Tar Lazio– Sezione III-quater - Sentenza n.471/2021.Specialistica ambulatoriale ed assegnazione delle ore.La procedura per il conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno in convenzione con le aziende del Ssn non ha natura concorsuale, ma costituisce espressione del potere negoziale della p.a. in veste di datore di lavoro, atteso che l'art. 21 dell'Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie prevede che la selezione dei candidati avvenga sulla base di parametri specifici e vincolanti, stabiliti dalla contrattazione collettiva, senza alcun bando e valutazione discrezionale dei titoli o atto di approvazione finale.