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08/02/2021

Il parere Aran su ferie e riposi solidali

Parere Aran CFC43b

Commento di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria

La cessione a titolo gratuito delle ferie maturate in favore dei lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro è stata introdotta dall’art. 24 del Decreto legislativo 151/2015 che espressamente prevede che vi si possa dare attuazione “…nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro…”.

Tale previsione ha dunque trovato realizzazione, per il personale del servizio sanitario nazionale, con l’entrata in vigore dell’art. 34 del nuovo CCNL 2016-2018, il quale disciplina compiutamente l’istituto dei riposi e delle ferie solidali con riguardo ai requisiti, condizioni e modalità di attuazione; come ad esempio, la volontarietà e gratuità della cessione, la necessità di dare assistenza ai figli minori bisognosi di costanti cure e l’idonea certificazione delle stesse.

In proposito è stato chiesto all’ARAN se esiste un termine di durata massima dell’assenza del dipendente fruitore.

In risposta a tale quesito l’ARAN ha precisato che l’articolo in parola non indica alcun termine massimo di assenza del dipendente che usufruisce di detti riposi e ferie solidali, bensì si limita a prescrivere che il dipendente può “presentare specifica istanza all’Amministrazione, reiterabili, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda…”.

Gli unici obblighi presenti nel Contratto Collettivo, invero, sono la preventiva fruizione delle ordinarie ferie e riposi del dipendente (comma 7) e, il ritorno in disponibilità di quelle solidali allorquando cessino, prima della loro fruizione totale o parziale, le necessarie condizioni legittimanti delle stesse (comma 9).

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