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01/02/2021

Divieto per le Pa di conferire incarichi ai pensionati. Il parere della Funzione Pubblica

Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica in merito all’applicabilità dell’art. 5, Comma 9, del DL 6.7.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.8.2012, n. 135

Commento di Gisella Parrinello, Responsabile Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed Sicilia

Come è noto l’art. 5, comma 9, del d.l. 6.7.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.8.2012, n. 135, prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi direttivi, dirigenziali, cariche in organi di governo, incarichi di studio o consulenza, a pensionati, già lavoratori pubblici o privati. Tale divieto peraltro non si configura come assoluto, in quanto è fatta salva la possibilità di conferire tali incarichi o cariche a titolo gratuito e, con specifico riguardo agli incarichi direttivi e dirigenziali, con il limite annuale.

E’ stato chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica un parere circa la compatibilità con quanto stabilito dalla norma sopracitata nell’ipotesi del conferimento di un incarico di consulenza da parte della Pubblica amministrazione ad un libero professionista in quiescenza.

Con nota del 18.12.2020 n. 81269 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che al fine di dare indicazioni interpretative e attuative sulle disposizioni contenute nella norma in esame sono state elaborate due specifiche circolari (circolare n. 6 del 2014 e circolare n. 4 del 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) ed ha inoltre aggiunto che la giurisprudenza contabile si è più volte soffermata sulla definizione di “lavoratori” contenuta nel dettato normativo, manifestando un orientamento che può dirsi ormai consolidato, in base al quale “l’uso del termine ‘lavoratori’ e non ‘dipendenti’ va interpretato proprio al fine di comprendere tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, a prescindere dall’attività lavorativa svolta prima di essere collocati in quiescenza, in coerenza, peraltro, con la ratio della disposizione di conseguire risparmi di spesa”.

Ciò stante, secondo quanto sopra evidenziato, a parere del Dipartimento della Funzione pubblica le previsioni di cui all’art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, si debbono applicare anche ai liberi professionisti collocati in quiescenza, non ravvisando comunque elementi ostativi all’ipotesi che a tali soggetti siano attribuiti incarichi di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali, o cariche in organi di governo, ferma restando la gratuità.

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