Rassegna di giurisprudenza
26/01/2021

Giurisprudenza: colpa grave, la CTU, specializzandi e copertura Inail, mobbing.

Questa settimana: colpa grave, il valore della CTU, specializzandi e coperture Inail, configurabilità del mobbing, visita a domicilio del paziente Covid

Cassazione Civile – sezione Terza – Ordinanza n. 200 del 2021 È da considerarsi imprudente il comportamento del medico che non ricovera il “collega” paziente anche se quest’ultimo abbia rifiutato il ricovero manifestando la volontà di non sottoporsi ad accertamenti. Non serve la colpa grave dunque se c’è consapevolezza. Peraltro, sempre nella stessa ordinanza, la Corte torna a riflettere sul valore della consulenza tecnica affermando a chiare lettere che in tema di responsabilità medica, se il giudice disattende le conclusioni cui è giunta la consulenza tecnica, è tenuto a motivare la propria scelta.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 443/2021.La posizione dei medici specializzandi all’interno dell’ambiente ospedaliero ove opera il resto del personale sanitario, non può sfuggire alla copertura assicurativa pubblica nel campo infortunistico, “la cui gestione è affidata all’Inail”. Così la Corte di Cassazione n. 443.

Tar Lazio – Prima sezione – Sentenza n. 12920/2020.Per configurare mobbing sono rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, che siano stati posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'intento persecutorio unificante i singoli fatti lesivi.

Consiglio di Stato - Sentenza n. 8166/2020. La visita domiciliare dei pazienti Covid costituisce parte integrante dei compiti del medico di medicina generale, a prescindere dalle funzioni attribuite alle USCA. Con questa decisione il Consiglio di Stato ribalta la pronuncia del Tar Lazio che, muovendo dal presupposto che il DL 18 del 2020 avrebbe individuato nelle USCA le sole strutture sanitarie preposte alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid aveva dichiarato illegittima l’ordinanza del Presidente della regione Lazio che aveva affidato tale compito anche ai MMG.

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