Rassegna di giurisprudenza
27/11/2020

Giurisprudenza: pubblicazione dati; certificazioni; fabbisogno prestazionale

Questa settimana: pubblicazione dati patrimoniali; ricoveri ospedalieri e day hospital; certificazioni mediche; fabbisogno prestazionale

Tar Lazioha definitivamente sancito l’illegittimità del Regolamento ANAC approvato con deliberazione n. 586 del 26 giugno 2019, nella parte in cui prevede l’obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali ai dirigenti titolari di struttura del S.s.n.In estrema sintesi, tale interpretazione dell’ANAC è stata giudicata contraria ai principi di proporzionalità, pertinenza, non eccedenza e finalità dei trattamenti dei dati personali, sia per la natura dei dati richiesti che per le modalità di diffusione.La sentenza chiarisce definitivamente che nell’ambito del Servizio sanitario nazionale solo il Direttore Generale, il Direttore Sanitario d’Azienda e il Direttore Amministrativo sono tenuti a comunicare i dati patrimoniali, mentre tutti gli altri dirigenti – compresi i capi dipartimento e i direttori di struttura complessa – non sono tenuti a tale adempimento.

Corte d’Appello Milano – sentenza 736/2020. Prestazioni in day hospital o day surgery.Ricovero ospedaliero, rientrano anche le prestazioni erogate in day hospital, day surgery o day service. Dette formule "integrano a tutti gli effetti e tecnicamente ricoveri ospedalieri "a basso impatto economico" per la sanità pubblica in quanto prevedono che i trattamenti sanitari vengano effettuati sì in un contesto "semplificato", ma in strutture sanitarie che abbiano determinate caratteristiche con modalità tali da assicurare al paziente specifiche modalità di sorveglianza e di assistenza del tutto analoghe a quelle previste per pazienti da assoggettarsi a ricoveri ospedalieri "tradizionali".

Consiglio di Stato – Sezione III – sentenza 6963/2020 - Certificazioni mediche e obbligo di attenersi. Le certificazioni mediche sono atti connotati da discrezionalità tecnica, basati su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica, con conseguente insindacabilità degli stessi, innanzitutto da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro, fatta eccezione per le ipotesi di manifesta irragionevolezza, di palese travisamento dei fatti, di omessa considerazione di circostanze di fatto rilevanti, nonché di scorrettezza dei criteri tecnici e del procedimento.

Consiglio di Stato – Sezione III – sentenza 6936/2020 – Il fabbisogno di prestazioni va garantito. Il potere discrezionale di programmazione inerente la determinazione dei tetti di spesa deve svolgersi contemperando la necessità del contenimento della spesa pubblica con l'offerta al cittadino di prestazioni sanitarie adeguate, in vista dell'obiettivo prioritario che i provvedimenti programmatori offrano adeguata soddisfazione ai fabbisogni LEA e comportino la migliore organizzazione del servizio sanitario pubblico.

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