Rassegna di giurisprudenza
17/11/2020

Giurisprudenza: contributo di solidarietà, graduatorie, responsabilità

Questa settimana:contributo di solidarietà; scorrimento graduatorie; inappropriatezza dei ricoveri; responsabilità per danno erariale e responsabilità civile

Corte Costituzionale – sentenza n. 234/2020. Pensioni di elevato importo: legittimo il “raffreddamento” della rivalutazione per un triennio, illegittimo “il contributo di solidarietà” oltre il triennio. La Corte Costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Milano e dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per il Friuli-Venezia Giulia, il Lazio, la Sardegna e la Toscana, in relazione alle misure di contenimento della spesa previdenziale disposte dalla legge di bilancio 2019 a carico delle pensioni di elevato importo. Le questioni avevano ad oggetto la limitazione della rivalutazione automatica per il triennio 2019-2021 delle pensioni superiori a determinati importi (“raffreddamento della perequazione”) e la decurtazione percentuale per cinque anni delle pensioni superiori a 100.000 euro lordi annui (“contributo di solidarietà”). E’ stato ritenuto legittimo il “raffreddamento della perequazione”, in quanto ragionevole e proporzionato. È stato ritenuto legittimo anche il “contributo di solidarietà” ma non per la durata quinquennale, perché eccessiva rispetto all’orizzonte triennale del bilancio di previsione dello Stato. Pertanto, il contributo rimarrà operativo per tutto il 2021.

Tar Campania – Sezione V – sentenza n.3761/2020Obbligo della Pubblica Amministrazione di scorrere graduatorie di altro Ente.La valutazione circa la possibilità di utilizzo di preesistenti graduatorie finisce per costituire passaggio obbligato per l’amministrazione interessata a nuove assunzioni.Questa, infatti, non potrà non tenere in debita considerazione la qualificata posizione degli idonei di altra predeterminata procedura concorsuale, afferente al medesimo profilo professionale, che, pertanto, diventano titolari di una legittima aspettativa allo scorrimento della graduatoria su scala più ampia, non ristretta all’amministrazione che ha bandito il concorso, e legittimati a contestare gli atti indittivi di procedure assunzionali che si discostino immotivatamente dalle cd. norme interne, contenute nelle circolari adottate dagli organi sovraordinati.

Tar Lazio – Sezione III quater– sentenza n.2657/2020.Al giudice ordinario le sanzioni per inappropriatezza dei ricoveri effettuati.È inammissibile per difetto di giurisdizione di un ricorso avente ad oggetto l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione e dalla ASL sull'istanza di definizione agevolata in materia di controlli esterni in ambito sanitario ex art. 9, commi 2-4, L.R. Lazio n. 13/2018. Spetta all'autorità giudiziaria ordinaria la giurisdizione in materia di sanzioni applicate dall'amministrazione sanitaria nel caso di "inappropriatezza" dei ricoveri effettuati, con incidenza sulla remunerazione della struttura privata. 

Cassazione Civile – Sezioni Unite– sentenza n.122/2020.Sussiste reciproca indipendenza tra l’azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile. L'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di un'azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, quando sia proposta da una azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni. Principio, questo, che trova rispondenza in quello secondo cui la reciproca indipendenza dell'azione di responsabilità per danno erariale e di quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario si giustifica per la diversità degli interessi rispettivamente tutelati: la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria; la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice.

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