Nulla è dovuto con riferimento agli ulteriori profili di danno patrimoniale, relativamente al danno alla vita professionale; incombe sul danneggiato l'onere di provare sia la sussistenza di un pregiudizio alla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica, sia che questa ha a sua volta determinato una diminuzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito.