Cassazione Penale – Sentenza n. 50619/2019 - Il medico in posizione apicale deve programmare in maniera adeguata il lavoro dei suoi collaboratori, provvedere all'indirizzo terapeutico e verificare e vigilare le prestazioni di diagnosi e cura affidate ai medici che ha delegato. Se non lo fa, risponde personalmente per l'eventuale evento infausto cagionato dai subordinati al paziente.
Cassazione Civile – Sezione III - Sentenza n. 1157/2020- La Cassazione ha rinviato alla Corte di Appello una sentenza sulla richiesta di risarcimento per danni subiti da una paziente perché non era stata tenuta in debito conto la misura prevista dalla legge Balduzzi che la Cassazione dichiara retroattiva in questi casi se non esistono altre norme precedenti.
Cassazione Civile – Sezione Lavoro - Sentenza n. 1157/2020 - Nell'ambito della dirigenza pubblica, il previo conforme parere del Comitato dei Garanti, previsto dagli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 165 del 2001 per il personale statale riguarda le sole ipotesi di responsabilità dirigenziale, conseguente al mancato raggiungimento degli obbiettivi e alla grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente, e non è quindi estensibile alla responsabilità tipicamente disciplinare, correlata al colpevole inadempimento degli obblighi gravanti sul prestatore di lavoro, tranne nel caso in cui vi sia un indissolubile intreccio tra i due tipi di responsabilità. Ne consegue che, ove siano contestate mancanze di rilevanza esclusivamente disciplinare, la sanzione può legittimamente essere irrogata anche in assenza di detto parere ovvero con parere negativo.
Cassazione Civile – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 33393/2019 - Non solo la preposizione a due strutture semplici non comporta necessariamente la qualificazione dell’incarico come di preposizione ad una struttura complessa (atteso che la distinzione tra gli incarichi è qualitativa e tipologica e non quantitativa), ma anche l'indicazione, di cui al motivo di ricorso, di possibili elementi di autonomia o rilevanza innovativo-strategica per alcune delle attività svolte, di per sé non significa che l'Azienda fosse tenuta a istituire una struttura complessa composta dalla sommatoria delle due strutture semplici, né a qualificare come complessa l'una o l'altra di esse, proprio perché anche i criteri di cui all'art. 51 sono oggetto di un dosaggio e di una ponderazione discrezionali.
Tar Campania – Sezione V – Sentenza n. 90/2020 - In base a quanto previsto dall’art. 6 comma 2, del DPR n 484/97 “Le casistiche operatorie devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso per l'attribuzione dell'incarico e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera”. Pertanto, ove non formalmente documentate ovvero prodotte secondo le modalità richieste non tempestivamente impugnate, ogni attività professionale e di studio, comprese le casistiche operatorie, data la tecnicità e specificità dell’oggetto, non possono essere oggetto di valutazione.
22 Aprile 2025
15 Aprile 2025
08 Aprile 2025