CCNL 2016-2018
13/01/2020

Immediata applicazione del Contratto: incrementi e arretrati da gennaio 2020. L'Intersindacale sollecita le Aziende.

Le sottoscritte OO. SS. della Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria e delle Professioni Sanitarie, con la presente, chiedono l’immediata applicazione, sin dal corrente mese di Gennaio, di quanto previsto dal CCNL sottoscritto in via definitiva in data 19 Dicembre 2019, ai fini dell’adeguamento economico previsto e dell’erogazione in unica soluzione degli arretrati maturati a partire da Gennaio 2016.

Richiedono altresì l’immediata applicazione di tutti gli effetti economici e normativi che “decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione” secondo quanto previsto dal comma 2, art.2 del CCNL e di quelli che “decorrono dall’anno successivo a quello di sottoscrizione dell’ipotesi di accordo” sottoscritta a Luglio 2019 secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 91, comma 1 art. 92, comma 1 art. 94, comma 1 art. 95 e comma 1 art. 96, con particolare riferimento a:

 ricongiungimento, anche attraverso auto-certificazione, dei “periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di Dirigente, anche a tempo determinato, anche presso Aziende od Enti di cui all’art. 1 (campo di applicazione), nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell’Unione Europea con o senza soluzione di continuità” (art. 18 comma 4 e art 92 comma 1);

 adeguamento della retribuzione di posizione parte fissa secondo tempistica e valori riportati nella tabella dell’art. 91 comma 3 e modalità previste dall’art. 91 comma 5;

 piena e tempestiva applicazione della “clausola di garanzia” della retribuzione di posizione dei dirigenti prevista in prima applicazione dall’art. 92 comma 1 e successivi e con decorrenza prevista dall’anno successivo a quello di sottoscrizione dell’ipotesi di accordo” sottoscritta a Luglio 2019 secondo quanto previsto dal comma 1 art. 92, nei valori minimi previsti dal comma 2 e con diritto di “erogazione prevista dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui gli scaglioni di anzianità di servizio dei 5, 15 e 20 anni sono maturati” art 92 comma 4;

 adeguamento delle indennità secondo maggiorazioni previste per quelle “di guardia e/o festive” art 26 comma 5, di rischio radiologico art 99, di ufficiale di polizia giudiziaria art. 100. a decorrore dall’anno successivo alla data di sottoscrizione del CCNL secondo quanto previsto dal comma 2, art. 2.

Sollecitano, infine, l’avvio immediato della Contrattazione Collettiva Integrativa per la piena applicazione di tutti i restanti aspetti normativi modificati nel nuovo CCNL 2016/2108.
Ringraziando anticipatamente per l’attuazione di quanto sopra, inviano distinti saluti.

Carlo Palermo ANAAO ASSOMED 
Alessandro Vergallo AAROI-EMAC 
Corrado Bibbolino FASSID (AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-SNR) 
Andrea Filippi FP CGIL MEDICI E DIRIGENTI SSN 
Aldo Grasselli FVM Federazione Veterinari e Medici 
Roberto Bonfili UIL FPL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE AREE CONTRATTUALI MEDICA, VETERINARIA SANITARIA 
Biagio Papotto CISL MEDICI 

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