Rassegna di giurisprudenza
08/11/2019

Sentenze: le novità dal 4 all’8 novembre. Responsabilità specializzandi, 118, finta malattia, errore medico

Questa settimana: - Responsabilità specializzandi - Medici assistenziali e 118 - La finta malattia è falsità ideologica - Errore medico: risarcimento ai parenti

Cassazione Civile – III Sezione Civile – Sentenza n. 26311/2019 Specializzando non è solo esecutore di ordini e, pur non avendo piena autonomia, risponde comunque delle sue attivitàIl medico specializzando non esegue solo “ordini” e risponde delle sue attività anche se non è in grado di compierle: ha già la laurea in medicina e anche se con un’autonomia limitata se svolge attività mediche ne risponde penalmente. Quindi, lo specializzando chiamato a svolgere attività che non è in grado di compiere (o che non si ritiene in grado di compiere) deve rifiutarne lo svolgimento. In caso contrario, se ne assume la responsabilità sotto tutti i punti di vista e la colpa è “per assunzione” che, come ricordato dalla stessa Cassazione, è riscontrabile in chi che "cagiona un evento dannoso essendosi assunto un compito che non è in grado di svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all'agente modello di riferimento".

Cassazione Penale – VI Sezione – Sentenza n. 41251/2019  Medico di Continuità assistenziale contattato dal 118: non c'è omissione per la visita comunque effettuata anche se con ritardo La Corte di appello ha confermato la responsabilità della imputata considerando che non aveva la discrezionalità medica in ordine alla facoltà di valutare la necessità di eseguire una visita domiciliare ed eventualmente rifiutarla, dopo averla valutata non indispensabile in ragione della stessa prospettazione da parte del 118 che era intervenuto e ne aveva fatto richiesta. Tuttavia il giudizio di merito appena ricordato non ha tenuto conto della decisiva circostanza - pacificamente accertata dallo stesso Giudice - secondo la quale la imputata - ancorché dopo essersi consultata per verificare la sua effettiva competenza ad intervenire dopo la comunicazione del 118 delle 13,23 - ebbe comunque a recarsi presso il domicilio della paziente, risultandovi diretta alle ore 14.29 e giunta alle ore 14.53, tenuto conto del tempo di percorrenza calcolato in circa 20 minuti, non trovandovi la paziente già prelevata da una ambulanza ivi giunta alle 14.03 che l'aveva portata al nosocomio.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 44578/2019 Commette reato di falsità ideologica in certificati, chi fa credere al medico di avere una patologia inesistente. Il fatto che il sanitario chiamato ad emettere la certificazione non proceda ad effettuare un materiale accertamento diagnostico limitandosi a prendere atto della sintomatologia riferita dal paziente non consente di escludere l’inganno e quindi la falsità ideologica del documento stesso. Secondo i giudici dal comportamento deriva anche il reato di truffa configurabile nel caso di assenza retribuita dal luogo di lavoro documentato da una falsa certificazione sanitaria utilizzata per giustificare l’assenza.

Cassazione Civile – Sentenza n. 28220/2019 In caso di errore medico invalidante i congiunti hanno diritto al risarcimento del danno per la sofferenza causata dalla necessità di cambiare le proprie abitudini.

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