Anche al detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis dell'Ordinamento Penitenziario, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, deve poter essere applicato l'istituto della detenzione domiciliare umanitaria o in deroga. Il Giudice dovrà valutare le modalità più adeguate della detenzione, che non è da individuarsi necessariamente nell'abitazione, ma anche in un luogo pubblico di assistenza o accoglienza. Dovrà comunque prendere in considerazione sia la tutela della salute sia le esigenze di sicurezza collettiva.