Rassegna di giurisprudenza
13/09/2019

Sentenza. Le novità settimana 9-13 settembre: dequalificazione professionale, ripetizione dell'indebito, pausa pranzo e straordinario, danno da malpractice

Questa settimana: - Dequalificazione professionale; - Ripetizione dell’indebito - Pausa pranzo e straordinario -Danno da malpractice

Cassazione Lavoro – Sezione Lavoro - Ordinanza n. 21473/2019Dequalificazione professionale: non è corretto collegarla alla sola riduzione quantitativa dell’attività. Il dirigente medico non ha un diritto soggettivo ad effettuare interventi che siano qualitativamente e quantitativamente costanti nel tempo, sicché lo stesso non può opporsi né a scelte aziendali che siano finalizzate a tutelare gli interessi collettivi richiamati dal d.lgs. n. 502 del 1992, art. 1, né alle direttive impartite dal responsabile della struttura che perseguano l'obiettivo di garantire efficienza e qualità del servizio da assicurare al paziente.

Cassazione Lavoro – Sentenza n. 21164/2019 Somme indebitamente percepite dal medico, Asl può recuperare solo al netto. Se il datore di lavoro deve recuperare dal lavoratore emolumenti che questi ha riscosso in eccesso (e, quindi, indebitamente), per qualsiasi causa, tale recupero deve essere fatto al netto delle ritenute fiscali, in quanto il datore di lavoro, salvi i rapporti col Fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore soltanto nei limiti di quanto da questi effettivamente percepito, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.

Cassazione Lavoro – Ordinanza n. 21325/2019Pausa pranzo soppressa retribuita come straordinario. Nel momento in cui il datore di lavoro sopprime la pausa pranzo rilasciando ai dipendenti dei buoni pasto da spendere al di fuori dell'orario lavorativo, ma poi pretende di far recuperare loro i 15 minuti destinati alla stessa, anche se di fatto non goduta, egli deve retribuire questo tempo in più come straordinario. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione che con l'ordinanza n. 21325/2019 respinge il ricorso della Asl, confermando così la decisione del giudice di seconda istanza.

Corte dei Conti Lombardia - Sentenza n. 171 - Danno da malpractice. Il giudice contabile può intervenire specie se l'esborso risarcitorio da parte dell'Asl sia avvenuto in sede transattiva. Anche prima della novella Gelli del 2017, le scelte transattive, giudiziali o stragiudiziali, al pari delle condanne in sede civile della P.A., non avevano (e non hanno) un effetto vincolante assoluto sul giudizio di rivalsa per danno indiretto innanzi a questa Corte. Difatti, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, in perfetta sintonia con la dottrina, tale doverosa rivalutazione interna da parte del giudice contabile, espressiva del suo irrinunciabile libero convincimento, interviene sempre e soprattutto qualora l'esborso risarcitorio da parte dell'Azienda sanitaria sia avvenuto non già in sede giudiziale civile, ma in sede transattiva, le cui motivazioni, soprattutto se (come nella specie) gestite da Compagnie assicurative, sono spesso molto pragmatiche e meno ancorate (rispetto ad una sentenza civile) a ragionamenti tecnico-giuridici in punto di reale ed esatta imputazione al medico (o a ciascun medico, in caso di concorso di persone) di una colpevolezza (grave) tutta da dimostrare in sede giuscontabile.

 

 

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