Rassegna di giurisprudenza
05/07/2019

Sentenza. Le novità settimana 1-5 luglio : responsabilità, la perizia di parte, consenso informato, trattamento economico direzione UOS. 

Questa settimana: - responsabilità medica: il vademecum della Cassazione; - responsabilità: la perizia di parte; - Consenso informato: danno a sé; - Trattamento economico direzione UOS; - La “non punibilità”

Cassazione Penale – IV Sezione - Sentenza n. 26568/2019 La Cassazione chiarisce i criteri da considerare nella valutazione dei requisiti di colpevolezza nella responsabilità sanitaria:Il nesso di casualità tra la condotta di un medico e il danno lamentato dal paziente si identifica in base a “leggi scientifiche” che per la Cassazione hanno quattro requisiti per essere tali: la generalità, la controllabilità, il grado di conferma, l'accettazione da parte della comunità scientifica internazionale. Sulla base di questi principi la Cassazione ha confermato l'assoluzione in primo e secondo grado di alcuni medici accusati di aver provocato la morte di una paziente.

Cassazione Penale – IV Sezione - Sentenza n. 28102/2019Un medico non è condannabile senza la perizia (non di parte). La Cassazione (quarta sezione penale, sentenza 28102/2019) ha stabilito che il medico non è condannabile senza una perizia che non può essere solo quella di parte. E che per quanto riguarda le linee guida, le legge Balduzzi e Gelli-Bianco sono equivalenti nell’attuazione.

Cassazione Civile – Ordinanza n. 16892/2019Il mancato consenso informato è un danno autonomo rispetto al danno al paziente. Doppio risarcimento per chi subisce un danno da responsabilità medica e in più non ha avuto un corretto consenso informato. Questo perché nei giudizi di responsabilità medica, la mancata acquisizione del consenso e l'errore nell'intervento medico costituiscono due prestazioni ben distinte, che non possono essere considerate complessivamente.

Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro – Sentenza 11 giugno 2019 .Richiesta trattamento economico per direzione Uos, necessario provarla. Gli artt. 27 e ss. del CCNL Dirigenza Medica prevedono la possibilità di conferire al dirigente sanitario incarichi di natura "gestionale", inderogabilmente contraddistinti dalla piena conduzione di una struttura operativa semplice o complessa, ovvero di natura "professionale", che possono esplicarsi anche in attività di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca nonché nell'attribuzione di compiti ispettivi, di verifica e di controllo.

Cassazione Penale – Sentenza 28086/2019. Confine tra imperizia, imprudenza e negligenza.La non punibilità prevista dalla Gelli-Bianco. L'articolo 590-sexies del codice penale ha validità se il medico agisce con imperizia, ma non con imprudenza e negligenza. Si ha imperizia quando lo sbaglio è stato fatto pur osservando linee guida e buone pratiche.

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