L'esercizio di fatto non è equiparabile al diploma di formazione specifica
Si esclude un contrasto della disciplina di settore sia con l'art. 28 comma 5.2 della direttiva del parlamento europeo e del Consiglio n. 2005/36/ del 7.09.2005 sia con l'art. 6 della direttiva 86/457/CEE nella parte in cui prevedono la possibilità per gli Stati membri di attribuire all'esperienza professionale acquisita rilevanza sostitutiva rispetto al requisito della formazione specifica in medicina generale.