Rassegna di giurisprudenza
12/04/2019

Sentenze: le novità 8-12 aprile 2019

Questa settimana: - Mancati riposi settimanali: responsabile il DG - Scelta direttori struttura complessa; - Colpa medica per ritardata diagnosi - Legittima la riorganizzazione della Croce Rossa

Cassazione Civile – Sezione Lavoro – sentenza n. 34690 del 26/2/2019. È lecito individuare nel Direttore Generale dell'Azienda la responsabilità in materia di mancati riposi settimanaliIl Direttore Generale non soltanto riveste all'interno dell'Asl la qualifica apicale, ma, trattandosi di una pubblica amministrazione, è altresì il destinatario quale legale rappresentante dell'ente, della funzione di garanzia dell'osservanza e della corretta applicazione delle norme legali e contrattuali che disciplinano i rapporti di lavoro. La sua responsabilità non può ritenersi limitata, pertanto, a sovrintendere alla gestione complessiva dell'azienda. Di tale criterio di attribuzione soggettiva di responsabilità dell'ente pubblico si trova conferma in una specifica previsione in materia di sicurezza e igiene sul lavoro del d.lgs. n. 626 del 1994, (art. 2, lett. b)), ove il legislatore ha individuato la funzione datoriale nella persona del legale rappresentante dell'ente. La giurisprudenza di legittimità in sede di accertamento della responsabilità penale, ha riaffermato il principio secondo cui il rappresentante legale dell'azienda ha la responsabilità dell'organizzazione amministrativa e gestionale della struttura sanitaria, anche al di là degli obblighi in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, sicché detto principio cardine dell'ordinamento deve considerarsi valido anche nel settore sanitario.

Consiglio di Stato – Sezione III – sentenza n. 7084 del 17/12/2018. Inequivoca la scelta del legislatore di consentire di individuare il soggetto al quale conferire l'incarico tra un numero minimo di tre candidati. Il decreto Balduzzi ha infatti inteso garantire un numero minimo, non eccessivamente esiguo, tra i quali il Direttore generale deve individuare il soggetto cui conferire l'incarico, e ciò perché più ampia è la platea maggiore è la sicurezza di trovare il professionista più idoneo. Che tale sia stato l'intento del Legislatore del 2012 si evince anche da un confronto con la procedura anteriore alla riforma Balduzzi. Il comma 2 dell'art. 15-ter, d.lgs. n. 502 del 1992, prima della modifica ex art. 4, comma 1, lett. e), d.l. n. 158 del 2012, prevedeva che l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa dovesse essere effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una "rosa" di candidati idonei selezionata da una apposita commissione.

Cassazione – Sezione III Civile – sentenza n. 8461/2019. Colpa medica per ritardata diagnosi. È configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico e il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del sanitario, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi.

Corte Costituzionale – sentenza n. 79 del 9 aprile 2019. Non è illegittima la riorganizzazione della Croce rossa italiana (d.lgs. n. 178/2012) contestata da numerosi dipendenti, che si erano perciò rivolti al Tar del Lazio. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 79 del 9 aprile 2019, respingendo le questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale amministrativo. Con il decreto legislativo impugnato, il Governo Monti aveva riformato la Croce Rossa Italiana trasformandola da ente di diritto pubblico in associazione di volontariato, inquadrata in regime di diritto privato, chiamata a svolgere attività di rilevante interesse pubblico. Secondo la Corte, “questa riorganizzazione si è mossa nel solco della volontà del Parlamento. Il regime privatistico della Croce Rossa caratterizza le associazioni dei maggiori Paesi europei ed è auspicato dallo Statuto della Federazione internazionale delle Croci e Mezzelune rosse, che fa esplicito riferimento alle «società non governative» riconosciute dai diversi Stati.”

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