Rassegna di giurisprudenza
21/12/2018

Sentenze: le novità 17-21 dicembre 2018

Questa settimana: - Responsabilità d’equipe; - Scorrimento di graduatoria o mobilità; - Indennità di specificità medica

Cassazione Civile – Sezione III – Ordinanza 31966/2018. La Cassazione ribadisce che se la valvola cardiaca è difettosa, la responsabilità è di tutta l’equipe che ha seguito l’intervento, compreso il “pre ed il post”. Ne rispondono, oltre la struttura ospedaliera, tutti i medici che compongono l’equipe e non solo il primario che ha deciso l’impianto e scelto il dispositivo e ha allargato l’area delle responsabilità a tutti i componenti il team sanitario, dalle fasi antecedenti l’intervento in cui sono rientrate anche le scelte relative ai prodotti da utilizzare.

Cassazione Civile – Sezioni Unite – Sentenza n. 26596 del 22-10-2018.Al Giudice Amministrativo l’esercizio del potere della Asl sulle modalità da adottare per la copertura del posto di dirigente sanitario. Il ricorrente non era inserito nella graduatoria il cui scorrimento ha determinato l'assunzione della controricorrente, ma ha contestato "ab externo" che si sia utilizzato lo strumento dello scorrimento di tale graduatoria, senza avere prima fatto ricorso alla mobilità.Tale scelta è il frutto di una valutazione discrezionale della P.A. di fronte alla quale non può parlarsi di diritti soggettivi, ma di semplici interessi legittimi.Né rileva in contrario che, a decorrere dall'entrata in vigore della L. n. 246 del 2005, le Pubbliche Amministrazioni siano obbligate ad adottare come criterio prioritario per il reclutamento del personale quello della mobilità (Cass. 18 maggio 2017, n. 12559) visto che quel che conta, ai fini del riparto di giurisdizione, è che nella specie, la pretesa azionata è da configurare come consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di scorrimento della graduatoria del concorso cui ha partecipato la controinteressata e quindi la contestazione investe il merito dell'esercizio del potere dell'Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al Giudice amministrativo

Consiglio di Giustizia Amministrativa – Regione Siciliana – Sentenza n. 542 del 3-10-2018. La disposizione di cui all'art. 31 del DPR n. 761/1979, va interpretata nel senso che detta indennità equiparativa alla posizione del medico del ruolo sanitario va corrisposta esclusivamente al personale medico del ruolo universitario, in possesso di laurea in medicina e chirurgia, che svolge anche compiti di natura assistenziale, di diagnosi e cura, nonché di tutela della salute pubblica, con esclusione del personale universitario non medico che svolge solo attività assistenziale.

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