Rassegna di giurisprudenza
14/12/2018

Sentenze: le novità 10-14 dicembre 2018

Questa settimana: - Responsabilità d’equipe; - Le linee guida; - Assenze malattia e licenziamento -Responsabilità e consenso informato

Cassazione Penale – Sezione IV – Sentenza n. 54573/2018. La responsabilità d’equipe vale anche per il componente che si sia assentato per non giustificati motivi.Il caso riguarda un aiuto chirurgo assentatosi prima del termine di una complessa operazione chirurgica durante la quale per errore è stata dimenticata una garza nel paziente che ha causato infezione. La Cassazione ha respinto il ricorso del medico ritenendo vi fosse una sua corresponsabilità in quanto non poteva non rendersi conto della stanchezza psico-fisica del primo chirurgo e il fatto che si fosse allontanato nella fase finale dell'intervento, non aveva giustificazioni né in alcuna altra esigenza professionale, né nel fatto di non essere indispensabile poiché l’operazione era di notevole complessità e durata.

Cassazione Civile – Sezione III – Ordinanza n. 30998/2018.La Corte di Cassazione ha ridimensionato il valore da attribuire alle linee guida nei giudizi di responsabilità medica. Esse rappresentano uno strumento per valutare la condotta del medico in un modo che non può tuttavia prescindere dall’analisi del caso concreto. Le linee guida pertanto non assurgono a parametro rigido e insuperabile di valutazione del comportamento del medico. Nel caso di specie si controverteva sulla riduzione della somministrazione di eparina, che i parenti di un paziente avevano tentato di porre alla base di una trombosi venosa. Il comportamento del medico si discostava dalle linee guida applicate in casi analoghi ma nella fattispecie ha trovato giustificazione in particolari circostanze, tali per cui il comportamento del medico non poteva reputarsi colposo.

Cassazione Lavoro – Sentenza n. 31763/2018.È illegittimo il licenziamento "per scarso rendimento" di un lavoratore che si assenta spesso per malattia. Lo ha stabilito la Cassazione accogliendo il ricorso di una dipendente che era stata licenziata "per giustificato motivo oggettivo" per avere effettuato, da gennaio 2013 ad aprile 2015, 157 giorni di assenza per "brevi e ripetuti periodi di malattia" e, nel 75% dei casi "adiacenti a periodi di riposo e festività". La contraria opinione secondo cui sarebbe legittimo il licenziamento intimato per scarso rendimento dovuto essenzialmente all'elevato numero di assenze ma non tali da esaurire il periodo di comporto si pone in contrasto con la consolidata e costante giurisprudenza di legittimità. Così la Corte di Cassazione.

Cassazione Civile – Ordinanza n. 31234/2018. Intervento d'urgenza, paziente deve provare che avrebbe rifiutato. Grava sul paziente che chiede all'ospedale e ai medici il risarcimento del danno alla salute, «determinato dalle non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico», «necessario e correttamente eseguito», allegare e dimostrare che egli avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato.

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