Corte UE – Cause C-619/16 e 684/16. I lavoratori non potranno perdere automaticamente i diritti alle ferie annuali retribuite maturati perché non hanno richiesto le ferie. Ed ancora, il diritto all’indennità per ferie non godute non si estingue se il lavoratore passato a miglior vita, ma si trasmette agli eredi. Queste le due significative sentenze della Corte di giustizia europea. Con queste due sentenze, la Corte di giustizia dichiara che il diritto dell’Unione osta a che un lavoratore perda automaticamente i giorni di ferie annuali retribuiti cui aveva diritto ai sensi del diritto dell’Unione nonché, il proprio diritto ad una indennità finanziaria per tali ferie non godute, per il solo fatto di non aver chiesto le ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Infatti, tali diritti possono estinguersi solo se il lavoratore è stato effettivamente posto in grado, con una informazione adeguata da parte del datore di lavoro, di poter effettivamente usufruire delle ferie in tempo utile, circostanza che il datore deve provare. Il datore di lavoro ha quindi l’onere della prova riguardo al fatto di avere adeguatamente informato il lavoratore ma, a fronte di ciò, il lavoratore non ha il diritto di astenersi deliberatamente dall’usufruire delle proprie ferie annuali al fine di incrementare la propria retribuzione al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, in tali casi, il diritto dell’Unione non osta alla perdita del diritto di usufruire delle ferie né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla perdita della indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite e non godute. Tali principi sono validi sia per il lavoro pubblico che per quello privato.
Tribunale di Bolzano – II Sezione Civile - Sentenza n. 1016/2018. Responsabilità professionale: quando si fa riferimento al presupposto che consente la personalizzazione del danno non si tratta di un adeguamento automatico da praticare in relazione alle peculiari condizioni soggettive del danneggiato, che per ciascuna persona sono un unicum irrepetibile, ma un caso particolare che si verifica solo nell'ipotesi in cui le conseguenze pregiudizievoli siano considerevolmente maggiori rispetto a quanto accade ordinariamente per la classe di individui di appartenenza del danneggiato.
Cassazione Civile – Sezione Lavoro - Sentenza n. 21565/2018. La Cassazione ha respinto il ricorso di un dirigente, ribadendo l’onnicomprensività della retribuzione del dipendente pubblico che comprende anche lo svolgimento di incarichi non remunerati attraverso la parificazione stipendiale rivendicata dal dirigente che ha fatto ricorso, ma con l'indennità sostitutiva prevista dalla contrattazione collettiva. Per le mansioni superiori, solo indennità sostitutiva.
Cassazione – IV Sezione Penale - Sentenza n. 47801/2018 . Violazione dell'obbligo di controllo, corresponsabilità di ginecologo e ostetrica. L’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell’equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, in quanto tali rilevabili con l’ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio. Ne consegue che sussiste corresponsabilità del ginecologo e delle ostetriche nel venir meno al dovere di segnalare il peggioramento del tracciato cardiotocografico.