Cassazione Sezione Lavoro
02/10/2018

Cassazione Lavoro - ordinanza n. 23891/2018 Permessi ex legge 104: assistenza a maglie larghe

La Corte di Cassazione precisa che i permessi per l’assistenza ai disabili garantiti dalla legge 104/1992 non sono utilizzabili solamente per l’assistenza “fisica” al disabile ma possono essere utilizzati dal lavoratore che ne fa richiesta anche per svolgere attività che il disabile non può compiere in autonomia, come ad esempio effettuare la spesa, fare prelievi e versamenti o altre commissioni. Il licenziamento intimato dall’azienda per la fruizione dei permessi per scopi personali è da ritenersi illegittimo, in quanto le attività compiute dal lavoratore sono state effettuate nell’interesse del parente disabile.

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it