Rassegna di giurisprudenza
21/09/2018

Sentenze: le novità dal 17 al 21 settembre 2018

Questa settimana: - Tutela per la maternità anche con orario notturno limitato - Responsabilità: nesso causale tra condotta medico e danno; - Accordi integrativi regionali: Asl non può apportare unilateralmente le modifiche - Illegittima turnazione e danno esistenziale; - Responsabilità: i risultati dell’amniocentesi; - False timbrature: nessuna attenuante

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA - Sezione V - causa C-41-17 del 19 settembre 2018. Lavoro notturno: le donne in allattamento possono esserne esonerateLa Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 19 settembre 2018, causa n. C-41/17, ha dichiarato che, quando la lavoratrice interessata svolge un lavoro a turni nell’ambito del quale compie una parte soltanto delle proprie mansioni in orario notturno, il contratto di lavoro può essere sospeso e sostituito dalla corresponsione di un’indennità per rischio durante l’allattamento. Inoltre, la Corte ha dichiarato che le norme sull’inversione dell’onere della prova si applicano laddove la lavoratrice interessata esponga fatti tali da suggerire che la valutazione dei rischi associati al suo posto di lavoro non ha incluso un esame specifico che tenesse conto della sua situazione individuale, si può quindi presumere l’esistenza di una discriminazione diretta fondata sul sesso.

Tribunale di Udine – Sezione I - sentenza n. 954 del 27/07/2018. Se il paziente, attivatosi nei confronti del medico, non prova in giudizio il nesso di causa, rischia il rigetto del ricorso. È noto che l'onere della prova incombente sull'attore e più agevole nell'ambito della responsabilità contrattuale, dovendo l'attore limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre spetta a quest'ultima dimostrare l'avvenuto adempimento, in conformità con il canone di diligenza ex art. 1176 c.c., ovvero che l'inadempimento e stato determinato da impossibilita della prestazione derivante da causa a lui non imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c..In ogni caso, anche nell'ambito della responsabilità contrattuale, cosi come spetta sempre e comunque all'attore provare il danno subito, incombe su quest'ultimo altresì l'onere di dimostrare il nesso causale tra la condotta negligente, imprudente o imperita e il pregiudizio stesso.Sul punto, anche nello specifico ambito della responsabilità medica, la giurisprudenza più recente e del tutto concorde: 'nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, e onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario e stata, secondo il criterio del 'più probabile che non', causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata'; e anche: 'grava quindi sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno di cui domanda il risarcimento.

Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro - sentenza n. 528/2018. Fermo il potere autoritativo della P.A. di fissare il limite di spesa erogabile dall'ente pubblico in un determinato anno finanziario, prescindendo da qualsiasi contrattazione, le modifiche da apportare agli Accordi Integrativi Regionali, al fine di realizzare l'obiettivo del contenimento della spesa, debbono essere effettuate attraverso la 'riapertura dei tavoli di concertazione'. Pur tenendosi in considerazione la necessità di salvaguardare l'equilibrio tra i livelli assistenziali e la necessaria disponibilità di spesa, non pare legittima una unilaterale riduzione dell'ammontare delle indennità aggiuntive, non potendo tale riduzione trovare giustificazione nel riconoscimento del carattere autoritativo del potere dell'amministrazione di individuare un tetto della spesa sanitaria, a prescindere da qualsiasi contrattazione con le strutture sanitarie pubbliche e private.

Tribunale di Lanusei - sentenza n. 4 del 21 febbraio 2018 . La illegittima turnazione del sanitario non legittima il danno esistenziale. Il danno esistenziale essendo legato indissolubilmente alla persona, e quindi non essendo passibile di determinazione secondo il sistema tabellare - al quale si fa ricorso per determinare il danno biologico, stante la uniformità dei criteri medico legali applicabili in relazione alla lesione dell'indennità psicofisica - necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita. Non è sufficiente la prova dell'illegittima turnazione cui il ricorrente è stato sottoposto, ciò di per sé evidenzia l'inadempimento del datore, ma non può di per sé dimostrare l'incisione in negativo sull'equilibrio e le abitudini di vita del lavoratore

Tribunale di Roma - sentenza n. 16044/2018. I risultati di una amniocentesi – anche se ininfluenti sulla possibilità di abortire, per decorso dei termini di legge - certamente incidono sulla possibilità della madre di acquisire consapevolezza su ciò che accadrà, modificare gradualmente le proprie aspettative e prepararsi psicologicamente anche eventualmente ricorrendo ad adeguato supporto psicologico al fine di affrontare più saldamente l’attendibile percorso di accettazione e preparazione all’accoglimento del neonato e così calmierare l’eventuale impatto psicologico della notizia. Ciò comporta che sia comunque necessario accertare se effettivamente il sanitario abbia condotto con diligenza e perizia la propria prestazione, e se abbia correttamente informato la paziente sulla metodologia usata e sul grado di certezza raggiungibile scientificamente.

Corte di Cassazione – II Sezione Penale – sentenza n. 38997/2018. Furbetti del cartellino: se la falsa timbratura è un’abitudine nessuna attenuante.
La Cassazione ha dato ragione alla Corte d’Appello nella sentenza 38997/2018 respingendo il ricorso di un medico della Asl di Brindisi, accusato di aver fatto timbrare un certo numero di volte il proprio badge ad altre persone. Il medico chiedeva l'applicazione della “non punibilità per particolare tenuità del fatto”.

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