Tribunali
22/07/2013

Tribunale Napoli - Sez. XI civile - sentenza n. 9345/2013 Responsabilità contrattuale derivante dal rapporto di spedalità atipico

L’esercizio dell’attività del medico è assoggettata a responsabilità civile e penale. Il medico risponde in sede civile dei danni cagionati al paziente, e in sede penale per i reati eventualmente commessi nell’esercizio della sua attività. Quanto ai medici esercenti la libera professione, le cliniche private e le stesse strutture ospedaliere, la responsabilità per i danni cagionati ai pazienti in ragione di una difettosa esecuzione della prestazione medica è ridotta nell’ambito della responsabilità contrattuale, essendo riconducibile il rapporto tra medico e paziente al contratto d’opera professionale, ovvero alla figura del contratto atipico di ricovero ospedaliero.

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