Il medico che sconsiglia alla futura madre di eseguire i test clinici sul nascituro è chiamato a rispondere del suo operato nei confronti della donna se poi il bambino nasce affetto dalla sindrome di down. Con la sentenza n. 19151/2018 la Corte di cassazione ha confermato la responsabilità solidale di un medico e della struttura sanitaria in cui questi esercitava la professione di ginecologo per il danno causato a una paziente dalla nascita di una bimba affetta dalla predetta patologia.