Rassegna di giurisprudenza
22/06/2018

Sentenze: le novità dal 18 al 23 giugno 2018

Questa settimana: - Attività antisindacale: L'Anaao vince a Frosinone; - Cura con omeopatia: sospeso dal servizio; - Criteri per selezionare le strutture accreditate; - Assistenza a disabile: negato il trasferimento; - Distinzione ospedale classificato e strutture SSN

TRIBUNALE DI FROSINONE - Sentenza n. 650 - 2018  - Attività antisindacale: l’Anaao vince a Frosinone. Il giudice del Lavoro di Frosinone ha accolto il ricorso presentato dall’Anaao Assomed e da altri sindacati, dichiarando l’antisindacabilità della condotta dell’Asl consistita nell’emanazione della delibera 2365 del 22 dicembre 2017, ordinandone l’annullamento e la rimozione di ogni effetto da essa derivato e l’immediata convocazione del tavolo contrattuale per l’espletamento delle procedure previste dalla contrattazione collettiva di categoria. Ha condannato altresì l’Azienda alle spese. L’Ausl di Frosinone, infatti, nonostante il Decreto del Tribunale del 13.04.2016 con cui era stata ordinata l’immediata convocazione del tavolo contrattuale per l’espletamento delle procedure previste dalla contrattazione collettiva di categoria e nonostante le diffide dei Sindacati era priva di contratto integrativo decentrato. In particolare la parte ricorrente rivendicava la palese illegittimità della delibera adottata dall’Azienda recante l’Adozione di un nuovo sistema di pesatura aziendale. Nel pieno delle trattative per la stipula del contratto integrativo decentrato, in data 22.12.2017, il Commissario Straordinario della ASL aveva unilateralmente adottato la delibera n. 2365/17 con cui, senza alcun accordo sindacale e in palese violazione della normativa aveva revocato le precedenti delibere e rideterminato unilateralmente il nuovo sistema di pesatura delle strutture dirigenziali e quindi il valore economico degli incarichi dirigenziali.La materia della “graduazione delle funzioni degli incarichi dirigenziali” costituisce l’adempimento con il quale l’azienda sanitaria stabilisce la cd “Pesatura” di ogni incarico dirigenziale, e quindi si sostanzia nell’indicazione del punteggio per ciascun incarico di struttura complessa, di struttura semplice, di alta professionalità a fronte della indicazione del valore economico del singolo punto. Secondo la normativa richiamata, sussiste un obbligo di contrattazione integrativa in ordine alle materie, come quella di specie, implicante proprio l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico della dirigenza medica o veterinaria.

Corte di Cassazione – Quarta Sezione Penale - Sentenza n. 27420/2018. La Cassazione sancisce la legittimità della misura della sospensione dalla professione prevista dal GIP e poi confermata dal Tribunale per il medico che cagiona la morte di un paziente ostinandosi a curarlo in maniera alternativa con l'omeopatia, ignorando quanto prescritto nei protocolli.

Tar Calabria – Reggio Calabria Sezione I - Sentenza n. 284/2018. In base alle articolate previsioni di cui all'art. 8 quater del d.lgs. n. 502/92, la scelta in ordine all'accreditamento o meno di determinate strutture private dipende da due fattori distinti, l'uno relativo alla programmazione del servizio, su basi periodiche, e l'altro relativo alla "domanda" (e non all'offerta) del servizio sanitario, che è da accertarsi concretamente ed in maniera periodica, sia in relazione alla sua effettiva ed attuale dimensione, sia in relazione ai prevedibili flussi futuri, ciò in funzione sia della corretta pianificazione dell'attività delle strutture sanitarie, che del contenimento della spesa e della qualità del servizio.

Tar Toscana – Firenze - Sentenza n. 772/2018. Negato il trasferimento chiesto per poter prestare assistenza al padre disabile. Grava sull'amministrazione datrice di lavoro l'onere di dimostrare l'esistenza di ragioni oggettive tali da rendere prevalente l'interesse organizzativo a trattenere il dipendente nell'attuale sede e, per l'effetto, recessivo l'interesse alla tutela del congiunto disabile al quale prestare assistenza; fermo restando che la necessità di assicurare l'apporto assistenziale alla persona in condizione di handicap si configura prevalente e prioritaria rispetto ai trasferimenti da effettuarsi secondo gli interpelli periodici a livello nazionale, volti a soddisfare, di massima, le esigenze di rientro nella sede di origine in base all'anzianità di servizio maturata.

TAR Lazio – Sezione III-quater – sentenza n. 5214 del 13 marzo 2018. La distinzione degli ospedali classificati (secondo la terminologia usata nella L. n. 132 del 1968) dalle strutture pubbliche del SSN è stata confermata sia dalla L. n. 833 del 1978 (che ha istituito il SSN) sia dalla normativa successiva introdotta con il D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche, che ha espressamente escluso qualsiasi innovazione per la disciplina relativa agli ospedali classificati (di cui all'art. 41 della L. n. 833 del 1978). Anche il più recente D.L. n. 112 del 2008 (convertito nella L. n. 133 del 2008) conferma la distinzione tra strutture sanitarie pubbliche ed ospedali classificati, ove si consideri che, all'art. 79, dispone che le attività assistenziali delle strutture equiparate con oneri a carico del SSN sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito dagli specifici accordi di cui all'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992.

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it