Rassegna di giurisprudenza
08/06/2018

Sentenze: le novità 4-8 giugno 2018

Questa settimana: - Responsabilità: danno da nascita malformata - Responsabilità: imperizia e “valore del medico” - Lesione macropermanente: risarcimento danno patrimoniale - Il giudice non può operare valutazioni sanitarie - Tariffe e tetto di spesa - Responsabilità ed omissioni atti d’ufficio

Corte di Cassazione – Sentenza n. 12567/2018. Danno da nascita malformata. Le Sezioni Unite compongono il contrasto. Dall'ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'Inps in conseguenza di quel fatto. questo è il principio di diritto contenuto nella sentenza n. 12567 della Corte di Cassazione, sezione Unite, depositata il 22 maggio che, con ampia ed articolata motivazione ha risolto il conflitto.

Corte di Cassazione – Sezione quarta penale - sentenza n. 24384/2018. Non è corretto escludere l'imperizia sulla base del valore del medico. Secondo la Cassazione non è corretto escludere l'imperizia sulla base del valore del medico. Per la Corte i giudici di primo grado avevano escluso l'imperizia scegliendo l'imprudenza per evitare la non punibilità prevista dalla legge Gelli-Bianco. Allo stesso modo hanno omesso di verificare il grado di colpa che, se lieve, avrebbe fatto scattare gli effetti della Balduzzi per chi segue le linee guida anche in caso di imperizia, negligenza o imprudenza

Corte di Cassazione – Sezione sesta civile - sentenza n. 12572/2018. Risarcimento del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa generica per lesione macropermanente in occasione della nascita. In tema di risarcimento del danno alla persona, sussiste la risarcibilità del danno patrimoniale soltanto qualora sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della cenestesi lavorativa, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di chance), risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, va liquidato in modo onnicomprensivo come danno alla salute.

Tribunale Santa Maria Capua Vetere – sentenza n. 93/2018. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice. Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.

Consiglio di Stato – sentenza n. 2659/2018. I limiti tra la determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie e la osservanza del tetto di spesa. Il principio della osservanza del tetto di spesa rappresenta un vincolo ineludibile; costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può quindi permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato. La portata di tale principio si estende anche al contenzioso in materia di determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie, atteso che anch'esso soggiace al principio della invarianza dei tetti di spesa rispetto agli incrementi tariffari.

Corte di Cassazione – VI Sezione Penale - sentenza n. 24952/2018. Non è omissione di atti d'ufficio il comportamento del medico che interrompe intervento non urgente, ma su un paziente problematico, perché manca il secondo chirurgo. La Corte di Cassazione ha assolto un medico accusato in primo grado del reato previsto dall'articolo 328 del codice penale (omissione di atti d'ufficio) "perché il fatto non sussiste", ritenendo legittimo il rifiuto del medico a proseguire un'operazione in assenza del secondo chirurgo su una paziente con problemi di obesità e cuore e col rischio che svanissero prima della conclusione dell'intervento gli effetti necessari dell'anestesia.

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