La Corte di Cassazione ha assolto un medico accusato in primo grado del reato previsto dall'articolo 328 del codice penale (omissione di atti d'ufficio) "perchè il fatto non sussiste", ritenendo legittimo il rifiuto del medico a proseguire un'operazione in assenza del secondo chirurgo su una paziente con problemi di obesità e cuore e col rischio che svanissero prima della conclusione dell'intervento gli effetti necessari dell'anestesia.