Rassegna di giurisprudenza
20/04/2018

Sentenze: le novità dal 16 al 20 aprile

Questa settimana: - Specialisti ambulatoriali e commissione specifiche capacità - Responsabilità e nesso di causalità - Responsabilità: intervento necessario e assenza di consenso - Congedi per maternità e progressioni di carriera - Limiti alla revoca del trasferimento ex l. 104/92

Consiglio di Stato – Sezione III - Sentenza n. 2101/2018 Nella ipotesi che l’avviso pubblico richieda il possesso di particolari capacità professionali, la scelta dello specialista ambulatoriale o del professionista, in conformità all’art. 22, comma 4, dell’ACN del 2009 deve essere compiuta da una “Commissione aziendale paritetica”, cioè composta in pari numero sia da specialisti delegati dall’Azienda sia da specialisti ambulatoriali o professionisti designati dai membri di categoria del Comitato zonale.

Corte di Cassazione – Sezione III Penale - Sentenza n. 14033/2018 In materia di responsabilità medica, il nesso di causalità va sempre accertato. Anche se la somministrazione di una terapia non è corretta dal punto di vista sanitario, il medico non risponde se tale azione non ha determinato il danno subito dal paziente. In materia di responsabilità medica è sempre imprescindibile accertare la sussistenza del nesso di causalità tra l'operato del sanitario e le conseguenze dannose lamentate dal paziente.

Corte di Cassazione – III Sezione Civile - Sentenza n. 9180/2018 Secondo la Cassazione, la struttura sanitaria e i medici sono tenuti a rispondere del decesso del paziente quando si effettua un intervento chirurgico senza che sia strettamente necessario e in assenza di consenso informato e i sanitari non avevano nemmeno preso in considerazione le indicazioni fornite loro dai parenti del deceduto circa le conseguenze dell’assunzione di alcuni farmaci.

Corte d’Appello di Venezia  – Sezione Lavoro - Sentenza 20 febbraio 2018, n. 841 - L’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 esplicita che i periodi di congedo maternità e parentale sono considerati, ai fini della progressione in carriera, come attività lavorativa, salvo che il CCNL applicabile non preveda particolari requisiti. Nel caso di specie, il CCNL applicabile non prevedeva ipotesi particolari per il raggiungimento del maggior inquadramento, ma si limitava ad individuare una cadenza temporale; la Corte, ricorda che in base all’art 23, rubricato “Tutela della maternità”, l’assenza collegata a gravidanza, maternità e periodo di congedo parentale deve essere computata a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio.

Tar Campania – Napoli – Sentenza n. 2191 del 4 aprile 2018. Decesso del disabile e limiti alla revoca del trasferimento ex lege 104/1992. Qualora cessi la necessità di assistere il disabile, la revoca del trasferimento può essere automaticamente disposta solo per i trasferimenti. La Sezione non ignora l'orientamento seguito dal Consiglio di Stato (nn. 4671 e 5125/2017), secondo cui "Il decesso del disabile svuota ab interno la funzione stessa del provvedimento di trasferimento ex art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992, irrimediabilmente privato della propria costitutiva ragione d'essere, e, dunque, impone all'Amministrazione la revoca del movimento a suo tempo disposto"; tuttavia, le predette sentenze del Consiglio di Stato si riferiscono a revoche di trasferimenti disposti successivamente all'entrata in vigore della L. n. 183 del 2010.

 

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