Una psicologa aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura comparativa pubblica, per titoli, indetta da una Asl abruzzese per il conferimento di 6 incarichi di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa. La predetta veniva però esclusa dalla selezione in quanto mancante del requisito della “documentata esperienza nel settore della riabilitazione psico-sociale presso dipartimenti di salute mentale e/o privato sociale” richiesto dal bando. SENTENZA DEL TAR ABRUZZO (1^ Sezione) DEL 13 FEBBRAIO 2018, n. 58
06 Maggio 2025