Tribunali
03/01/2018

Tribunale Roma - Sez. II - sentenza n. 105/2018 Corsi specializzazione e immatricolati prima del 2007

Rispetto alla domanda formulata dai medici che hanno percepito la borsa di studio di cui all'art. 6 d.lgs. n. 257/1991, con la quale si fa valere il diritto ad ottenere il trattamento economico contributivo previsto dal d.lgs. n. 368/1999, come per le domande di pagamento delle somme corrispondenti all'indicizzazione annuale e alla rideterminazione triennale delle borse di studio percepite in applicazione della direttiva 93/16/CEE per la frequenza dei corsi di specializzazione avvenuta nel lasso di tempo antecedente all'a.a. 2006-2007, è passivamente legittimata solo l'Università dove conseguita la specializzazione, con la quale i medici intrattengono il rapporto giuridico dedotto in causa.

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