Rassegna di giurisprudenza
02/02/2018

Sentenze: le novità 29 gennaio al 2 febbraio 2018

Questa settimana: - Struttura ospedaliera e dovere di protezione - Responsabilità penale di ciascun medico dell’equipe - Malattia ed attività ludiche - CRI: requisiti per stabilizzazione - Medici specializzandi ante 1983 - Medici emergenza e turni di reperibilità

Cassazione – III Sezione Civile – sentenza n. 1251/2018. La struttura ospedaliera alla quale un paziente si rivolga per essere sottoposto ad analisi cliniche è tenuta, oltre che a uno specifico obbligo di prestazione, anche a un correlato dovere di protezione. Di conseguenza, come si evince dalla sentenza, se dalle analisi emerge una evidente situazione di pericolo di vita, la struttura sanitaria deve attivarsi tempestivamente.

Cassazione – IV Sezione Penale – sentenza n. 2534/2018. Ai fini dell’individuazione della responsabilità penale di ciascun medico dell’equipe per l’esito infausto cui sia sfociato il trattamento sanitario operato, ciò che conta è la verifica dell’incidenza della condotta di ogni sanitario sull’evento lesivo. In caso contrario, infatti, si sfocerebbe nel campo della responsabilità oggettiva.

Cassazione – Sezione Lavoro – sentenza n. 1173/2018. La Corte di Cassazione afferma che nessuna violazione dei propri doveri può essere contestata a chi si dedichi ad attività ludiche quali passeggiate in spiaggia o prendere la tintarella, sempre che tali occupazioni non compromettano o ritardino il rientro in servizio e che avvengano al di fuori degli orari di reperibilità.

Tar Lazio – Sezione Terza – sentenza n. 453/2018. Croce rossa italiana: tra i requisiti per la stabilizzazione del personale precario non è previsto l’utilizzo per 2compiti istituzionali”.Il legislatore con la legge 296/2006 ha indicato espressamente i requisiti che ha ritenuto necessari per-ché il personale non di ruolo possa beneficiare della stabilizzazione, prevedendo che per potere essere ammessi alla procedura in questione occorra avere prestato "servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi".  Nessuna altra condizione si rinviene nella norma in esame. Infatti l'art. 1, co. 519, della legge n. 296/2006 non prescrive affatto che in aggiunta al requisito di servizio di almeno tre anni il personale debba essere stato utilizzato dall'Amministrazione per compiti istituzionali.

Corte di Giustizia Europea – Sezione VIII – cause riunite C-616/16 e C-617/16: la Corte è stata chiamata a pronunciarsi su borse di studio ante 1983, stabilendo un principio di diritto:una remunerazione adeguata per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1º gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa

Cassazione Civile – sezione Lavoro – Sentenza n. 27453 del 20 novembre 2017: La reperibilità prevista dalla disciplina collettiva si configura come una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro. Il pagamento dei primi quattro turni di reperibilità non può desumersi dalla disciplina dettata, in materia di trattamento economico dei medici incaricati dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, dall'art. 98 del-l'ACN 2005 che prevede, al comma 1, i compensi orari per ogni ora di attività ordinaria, al comma 2 i compensi per i compiti ulteriori delineati dalla contrattazione regionale sulla scorta delle indicazioni dell'art. 95 del medesimo ACN, e, in particolare, al comma 4 il pagamento delle ore eccedenti le 38 settimanali di attività ordinaria (a cui fa esplicito riferimento l'art. 93 del medesimo ACN).

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