Rassegna di giurisprudenza
22/12/2017

Sentenze: le novità 18-23 dicembre 2017

Questa settimana: - Specializzazioni e borse di studio; - Giusto risarcimento per morte di un figlio; - Concorsi: svolgimento in forma scritta; - Risarcimento danno da vaccinazione - Responsabilità: valutazione CTU

Corte di Appello di Catania – Prima Sezione - Sentenza n. 1168/2017: Al momento di inizio dei corsi prima del 31 dicembre 1982 lo Stato, non essendo ancora scaduto il termine per adempiere, nell'organizzare i corsi senza tener conto delle direttive tenne un comportamento pienamente legittimo sul piano comunitario e non può sostenersi, stante il carattere unitario del corso, che una volta sopravvenuta la scadenza del termine per adempiere, detto comportamento venne colpito da una sorta di illegittimità sopravvenuta. E ciò né in via retroattiva e, quindi, per tutta la durata del corso, cioè sia per quella collocantesi prima del 31 dicembre 1982 e per quella collocantesi dopo, né soltanto dopo quella data, cioè per gli anni di durata del corso successivi.

Cassazione Civile – Sezione Terza - Sentenza n. 29333 del 27 ottobre 2017: Con la sentenza 29333 del 2017, la Cassazione nel dare ragione ad una coppia sul diritto ad essere risarcita, ha però respinto il ricorso della coppia che lamentava come il risarcimento stabilito in secondo grado di giudizio non fosse congruo rispetti ai danni subiti. In particolare si discuteva del risarcimento per il danno subito dai due genitori per la morte della figlia di un anno a seguito di una malattia congenita (sindrome di Goldenhar) la cui mancata diagnosi aveva impedito alla madre di poter valutare il ricorso all’aborto nei termini previsti dalla legge. La Corte ha ribadito che la somma equa per i coniugi deve intendersi di ristoro non per un inadempimento del medico, ma per risarcire il dolore (per una morte verificatasi per cause naturali) che i genitori hanno dovuto affrontare a causa della mancata diagnosi delle malformazioni e della conseguente mancata interruzione della gravidanza

Consiglio di Stato – Sezione Terza - Sentenza n. 5238 del 14 novembre 2017:Lo svolgimento della prova pratica in forma scritta non costituisce elemento sufficiente per portare al mutamento sostanziale/ontologico della prova stessa, che (secondo quanto afferma la sentenza impugnata) da prova pratica si trasformerebbe in una vera e propria prova scritta per il cui svolgimento dovrebbe essere applicata la regola dell'anonimato a garanzia del principio generale di imparzialità.In via di principio, poi, va tenuto presente che, in materia di procedure concorsuali del personale del SSN, secondo il quadro normativo di riferimento tracciato dal citato DPR n. 483 del 1997, la commissione di esame, ove necessario, per la prova pratica deve porre a disposizione dei candidati "apparecchi e materiali necessari" ed, ancora, le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera commissione, previa identificazione dei concorrenti".

Corte Costituzionale – Sentenza n. 268 del 14 dicembre 2017: il danno da vaccinazione va risarcito anche se questa non è obbligatoria, purché si dimostri il nesso di casualità. Ad affermarlo la Corte Costituzionale con sentenza n. 268 che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge 210 del 1992 nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo in favore di chiunque abbia subito una permanente menomazione dell’integrità psico-fisica a seguito della vaccinazione contro il virus influenzale, purché sia provato il nesso di causalità tra l’una e l’altra. La sentenza precisa che l’estensione del riconoscimento del diritto all’indennizzo non implica affatto valutazioni negative sul grado di affidabilità scientifica della somministrazione delle vaccinazioni. Al contrario, la previsione dell’indennizzo, sempre che sia accertato un nesso di causalità tra somministrazione del vaccino e menomazione permanente, completa il “patto di solidarietà” tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione.

Cassazione Civile – Sezione Terza - Sentenza n. 29341 del 7 dicembre 2017: il giudice può valutare il danno in materia difforme dal CTU. Il medico odontoiatra che, nell'esercizio della propria attività professionale, non adempie esattamente la prestazione di cura dovuta nei confronti del paziente in forza del contratto d'opera concluso tra le parti e viola le leges artis connesse al trattamento allo stesso demandato è tenuto a risarcire il danno cagionato. Su tale aspetto la Corte di cassazione si è soffermata con la sentenza n. 29341/2017, confrontandosi con una questione collaterale: che margini di discrezionalità ha il giudice nel determinare il risarcimento del danno rispetto alla consulenza tecnica d'ufficio espletata sul paziente? La Cassazione ricorda inoltre che le valutazioni che il Ctu esprime all'esito della propria indagine non assumono alcuna efficacia vincolante per il giudice che può legittimamente disattenderle. Nel farlo, in ogni caso, il giudicante deve giustificare la propria valutazione, diversa rispetto a quella del consulente, "attraverso un esame critico che sia ancorato alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivato".

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