Rassegna di giurisprudenza
24/11/2017

Sentenze: le novità dal 20 al 24 novembre 2017

Questa settimana: - Rimodulazione di una UOC: giurisdizione giudice ordinario; - Potere Dg nei confronti del personale universitario; - Malattia: l’omessa comunicazione causa di licenziamento

Tar Campania – Sezione V - Sentenza n. 5124 del 3 novembre 2017: La decisione del direttore generale dell'azienda sanitaria locale di adottare modifiche alla struttura organizzativa dell'azienda, costituisce atto di macro-organizzazione, disciplinato - diversamente da quanto previsto per le amministrazioni pubbliche in genere - dal diritto privato, in coerenza con il suo carattere imprenditoriale, strumentale al raggiungimento del fine pubblico dell'azienda, con la conseguente devoluzione dell'impugnazione di tali atti organizzativi al giudice ordinario.

Cassazione Civile – Sezione Lavoro - Sentenza n. 25670 del 27 ottobre 2017: L'applicazione del principio generale secondo cui le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari di medicina devono integrarsi con quelle di didattica e ricerca comporta che tutte le suddette attività debbano svolgersi in modo altrettanto corretto e che, quindi, anche le attività assistenziali - che, di per sé, sfuggono al potere disciplinare delle Università da cui i docenti dipendono - non siano poste in essere in modo non conforme ai doveri che l'interessato deve rispettare nei confronti dell'Azienda sanitaria cui è assegnato. Il potere di sospensione dall'attività assistenziale e di allontanamento dall'Azienda sanitaria cui sono assegnati esercitabile nei confronti dei medici universitari da parte del Direttore generale della stessa, non ha carattere disciplinare ma neppure può considerarsi "strumentale" rispetto al potere disciplinare del Rettore perché questo equivarrebbe a negare l'autonomia e la pari-ordinazione connaturate al rapporto tra Università e Azienda sanitaria da sempre riconosciute nel nostro ordinamento, con la specificazione della conformazione dei reciproci rapporti al principio di leale cooperazione. Ne deriva che il suddetto potere va configurato come un potere autonomo che il Direttore generale è abilitato ad esercitare tutte le volte in cui ritenga che ricorra l'ipotesi di "gravissime mancanze ai doveri d'ufficio" commesse da un docente universitario nell'esercizio dell'attività assistenziale, alla sola condizione del previo parere espresso, entro ventiquattro ore dalla richiesta, di un apposito Comitato di tre garanti, (nominati di intesa tra Rettore e Direttore generale), parere che peraltro rappresenta solo un apporto consultivo esterno, che resta distinto dal potere di iniziativa riservato al Direttore generale dell'Azienda sanitaria".

Cassazione Civile – Sezione Lavoro - Sentenza n. 26465 dell’8 novembre 2017: Il lavoratore assente per malattia è tenuto a comunicare al proprio datore di lavoro le ragioni che giustificano l''assenza. Si tratta di un suo preciso obbligo previsto dal CCNL la cui inosservanza può comportare il licenziamento. E'' quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza 26465/2017 chiarendo che il lavoratore può "salvarsi" dal licenziamento se l''omessa comunicazione è dovuta a un giustificato impedimento.
 Licenziamento per inadempimento obblighi di comunicazione. La Cassazione ricorda inoltre che per comminare la massima sanzione disciplinare del licenziamento è necessario che l''assenza abbia superato il quarto giorno giacché il superamento di tale limite costituisce giusta causa di licenziamento.

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