Rassegna di giurisprudenza
17/11/2017

Sentenze: le novità dal 13 al 17 novembre 2017

Questa settimana: - Responsabilità: assolto il pagamento danni ospedale pubblico; - Responsabilità: ritardo nella diagnosi e malattia incurabile; - Gravidanza e malformazione del nascituro

Cassazione Civile – Sezione III - Sentenza n. 26518 del 9 novembre 2017: Deve essere escluso che un ospedale pubblico possa rispondere dell’errore commesso da un medico libero professionista che ha trascurato interventi diagnostici precedenti il parto, solo perché nella struttura erano stati eseguiti in passato vari accertamenti.
In un caso di lesioni provocate dal parto, l'ospedale pubblico dove è avvenuto l'intervento non ha l'obbligo di diagnosi, terapia e cura per il solo fatto di essere stato chiamato a eseguire in passato l'esame ecografico e non ha responsabilità se il danno procurato al paziente non era prevedibile in quanto la rapidità con cui è stato eseguito il parto non avrebbe consentito alcuna scelta alternativa. Inoltre, deve essere escluso che un ospedale pubblico possa rispondere dell'errore commesso da un medico libero professionista che ha trascurato interventi diagnostici precedenti il parto, solo perché nella struttura erano stati eseguiti in passato vari accertamenti.

Cassazione Penale – Sezione IV - Sentenza n. 50975 dell’8 novembre 2017: Prolungare la vita di settimane o di anni grazie a una diagnosi tempestiva è un elemento da prendere in considerazione per la valutazione della responsabilità medica e per questo la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di Appello che scagionava il medico accusato di non aver diagnosticato in tempo una gravissima forma tumorale.Secondo la Cassazione nella valutazione della responsabilità del sanitario, sia civile che penale, non può non essere preso in considerazione il mancato prolungamento della vita di settimane o addirittura di anni derivante dall'errore, al di là dell'esito infausto e inevitabile della patologia. Di conseguenza, posto che “se la morte deriva da un errore diagnostico la sua causa è sempre la patologia”, non è possibile evitare gli opportuni accertamenti diagnostici “né può essere esclusa la responsabilità del medico che, con il proprio errore diagnostico, lascia il paziente nell'inconsapevolezza di una malattia tumorale dal momento che il ricorso ad altri rimedi terapeutici, o all'intervento chirurgico, avrebbe determinato un allungamento della vita".

Cassazione Civile – Sezione IV - Sentenza n. 25849 del 31 ottobre 2017: Nella L. n. 194 del 1978, art. 6, lett. b) è espressamente previsto che idonei a determinare "un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna" che legittimi l'eccezionale possibilità di farsi luogo, dopo i primi 90 giorni di gravidanza, alla relativa interruzione, sono "rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro" . La giurisprudenza non richiede, per procedere mediante presunzioni, che ci si trovi di fronte ad una malformazione grave, né tantomeno che questa patologia affligga necessariamente le capacità intellettive del nato. Nella sentenza impugnata, la Corte di merito non ha fatto corretta applicazione di tali principi laddove ha escluso di poter applicare il ragionamento presuntivo per ottenere la prova in questione, sulla base del rilievo che la malformazione da cui è risultato affetto il nato, privo degli arti superiori, non incide sull'espletamento di attività fisica e soprattutto psichiche, e quindi non sarebbe grave.

 

 

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