Rassegna di giurisprudenza
03/11/2017

Sentenze: le novità dal 30 ottobre al 3 novembre 2017

Questa settimana: - Linee guida, imperizia, colpa grave; - Docente Universitario. libera professione e peculato; - Responsabilità: intervento chirurgia estetica e danno relazionale; - La graduazione delle funzioni e le relazioni sindacali; - Giurisdizione riapertura avviso pubblico; - La liquidazione del danno non patrimoniale

Cassazione – Sezione IV penale- Sentenza n. 50078 del 2017: “Alla colpa grave non può più essere attribuito un peso diverso rispetto a quella lieve, visto che sono entrambe comprese nell’area di applicazione della nuova causa di non punibilità; inoltre, è chiara intenzione della riforma (legge 24/2017) favorire la posizione del medico, riducendo gli spazi per la sua possibile responsabilità penale, conservando invece la responsabilità civile”Con questa motivazione la Cassazione ha annullato la condanna per lesioni colpose emessa nei confronti di un medico. Al professionista erano state imputate le conseguenze di un intervento di lifting facciale che avevano condotto a un’estesa zona di insensibilità

Cassazione Penale – Sezione VI - Sentenza n. 29782 del 14 giugno 2017: Integra, pertanto, sull'esempio dei principi già reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla attività professionale svolta intramoenia , il delitto di peculato, la condotta del medico dipendente di un ospedale pubblico il quale, svolgendo in regime di convenzione attività intramuraria allargata, dopo aver riscosso l'onorario dovuto per le prestazioni mediche erogate secondo tale regime, ometta poi di versare all'azienda sanitaria quanto di spettanza della medesima, in tal modo appropriandosene. Nella fattispecie i compensi venivano percepiti dall'imputato, in regime di intramoenia allargata, nell'ambito dell'esercizio della attività professionale svolta presso il proprio studio professionale privato, ritenendo applicabile nella specie la L. n. 240 del 2010, art. 6, comma 10, (c.d. "Legge Gelmini") che autorizza i professori universitari a svolgere attività di consulenza anche retribuita. L'attività libero-professionale intramuraria allargata deve essere erogata nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionali e libero-professionali secondo quanto previsto dal d.lgs. 502/1992, art. 15-quinquies, comma 3 e dalla disciplina di settore: infatti sono stati istituiti appositi controlli in ordine alle modalità di svolgimento della stessa, stabilendone anche limiti in termini quantitativi. Correttamente, inoltre, la sentenza impugnata ha rilevato la inconferenza nel caso di specie del disposto della L. 240 del 2010, art. 6, comma 10, (c.d. "Legge Gelmini"). Tale norma, infatti, ha ad oggetto attività a carattere occasionale riguardante la redazione di pareri, il supporto o l'assistenza qualificata su tematiche specifiche e determinate, anche di carattere clinico e non può, pertanto, essere invocata con riferimento alla attività libero-professionale di tipo continuativo ed a carattere precipuamente terapeutico svolta dal sanitario nei confronti dei propri pazienti.

Cassazione Civile – Sezione III - Sentenza n. 25109 del 24 ottobre 2017:  In caso di intervento chirurgico estetico che ha lasciato segni difficilmente eliminabili si devono risarcire anche i danni che ne possono derivare, non solo fisici ma anche psichici e relazionali. La Cassazione conferma il risarcimento del danno già deciso dalla Corte d’Appello.

Consiglio di Stato – Sezione III - Sentenza n. 4895 del 24 ottobre 2017: La graduazione delle funzioni e l’attribuzione della retribuzione di posizione, non rientra tra le attività soggette a contrattazione collettiva.È vero che l’obbligo di informazione non esclude altre forme di partecipazione sindacale (consultazione, concertazione o contrattazione), ma per quanto qui rileva l’art. 5, lett. b), del CCNL del 2005 applicabile alla dirigenza medica ha previsto il modulo della concertazione, non già quello della contrattazione ed il confronto con le organizzazioni sindacali, conformemente a tale modulo, nel caso di specie si è effettivamente svolto. Il modulo della concertazione, previsto dall’art. 6, lett. b), del CCNL del 2005 nel caso di specie è stato peraltro rispettato, senza che si ravvisi alcuna violazione delle relazioni sindacali.

Consiglio di Stato – Sezione III - Sentenza n. 4879 del 23 ottobre 2017: Quando si controverte sulla scelta, ulteriore e discrezionale, di riaprire la procedura selettiva a nuovi aspiranti, non possono che residuare interessi legittimi la cui cognizione appartiene naturaliter al giudice amministrativo. In tali termini si è anche espressa del resto la Corte di Cassazione per la quale allorquando la controversia, esuli dalla procedura avviata e dai relativi atti ed investa direttamente una scelta discrezionale ulteriore, come quella della indizione di una nuova procedura selettiva, la cognizione non può che appartenere al giudice amministrativo, in ragione della situazione soggettiva vantata nei confronti di tale scelta discrezionale della pubblica amministrazione. È pur vero che nel caso di specie non si è trattato di una “nuova” procedura idoneativa, quanto di una riapertura dei termini dell’originaria procedura. Tuttavia non può dubitarsi che tale riapertura è il frutto di una scelta connotata da un equivalente tasso di discrezionalità e che essa abbia il medesimo effetto lesivo nei confronti di coloro che sono già utilmente collocati.

Tribunale di Larino – Sezione Unica- Sentenza del 10 agosto 2017: Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione i valori di riferimento assunti a parametro delle cosiddette "Tabelle milanesi" "costituiranno il valore da ritenersi equo e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee a aumentarne o ridurne l'entità". L'elaborazione delle tabelle in parola, accordandosi all'esigenza di una liquidazione del danno non patrimoniale complessivamente inteso, è ispirata al criterio del cosiddetto "punto pesante", nel senso di comprendere nel "punto" i valori riferibili sia al danno biologico, quale lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, considerata sia nel suo aspetto statico, ossia come lesione in sé e per sé considerata, sia nel suo aspetto dinamico, ossia riguardo alle ripercussioni di natura anatomo-funzionale e relazionale, sia al danno morale scaturito dalle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva.

 

 

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