Rassegna di giurisprudenza
27/10/2017

Sentenze: le novità dal 23 al 27 ottobre 2017

Questa settimana: - Errata costituzione dei fondi: Anaao vince a Cuneo - Responsabilità: onere probatorio struttura sanitaria - Medici competenti e comunicazione aggiornamento - Obbligo vaccini: confermate le linee del ministero della Salute - Responsabilità: intervento di routine ed onere della prova - Organizzazione dipartimentale e giurisdizione ordinaria

Tribunale di Cuneo – Sezione 20 ottobre 2017: Errata costituzione dei fondi: Anaao vince a Cuneo. Con la sentenza del tribunale del lavoro di Cuneo sul ricorso promosso da Anaao ed altre sigle sindacali sull'errata costituzione dei fondi nel 2015, Il giudice condanna l’azienda a ricostituire i fondi contrattuali di posizione e di risultato del 2015 considerando la situazione e gli incrementi determinati per gli anni 2011-2014 e condanna la parte convenuta a ricalcolare gli importi spettanti a ciascun ricorrente e a corrispondere loro le somme dovute.

Consiglio di Stato – Sezione III - Sentenza n. 4965 del 10.10.17:
E’ legittima la cancellazione dall’elenco dei medici competenti in assenza di comunicazione dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo di aggiornamento.
A seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di aggiornamento, l’Ufficio II della Direzione Generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, al fine di garantire il rispetto della disposizione sopra richiamata, in data 28 gennaio 2014 ha pubblicato un primo avviso sul portale internet del Ministero, con il quale ha indicato un termine ultimo per comunicare l’avvenuto assolvimento dell’obbligo, nonché - successivamente alle verifiche - un secondo avviso, in data 23 marzo 2015, indirizzato a circa la metà dei medici iscritti in elenco (oltre 10.000) avente ad oggetto l’avvio delle procedure di cancellazione degli inadempienti.
Quindi, la prescritta comunicazione v’è stata, anche se non con modalità individuali. È da ritenere che la stessa abbia verosimilmente raggiunto lo scopo, anche in considerazione del fatto che i medici erano ben avvertiti della necessità dell’obbligo di aggiornamento, previsto per legge a pena di decadenza.

Tar Lazio – Sezione Latina - Ordinanza n. 270 del 19.10.17: I giudici hanno ribadito la prevalenza del diritto alla salute su quello all’istruzione, quale espressione il primo dei doveri solidaristici posti a presidio di tutti coloro che sono inseriti nella comunità scolastica. Nell'ordinanza viene inoltre precisato che non sussiste alcun danno grave e irreparabile, dovuto all’impossibilità di accedere al servizio scolastico dell’infanzia, in quanto è sufficiente adempiere agli obblighi vaccinali previsti dalla legge.

Cassazione Civile – Sezione III - Sentenza n. 24074 del 13.10.17: In un intervento di routine spetta al medico dimostrare che le complicanze sono derivate da un evento “imprevisto e imprevedibile”.Per la Cassazione (sentenza 24074/2017) è del medico l'onere di dimostrare che le complicanze insorte durante un intervento chirurgico di routine siano derivate da omessa o insufficiente diligenza o da imperizia. E la Cassazione dà ragione alla paziente ricorrente e rinvia alla Corte d’Appello la sentenza di quest’ultima.

Cassazione Civile – Sezione III - Sentenza n. 24073 del 13.10.17: La Corte di cassazione, con la sentenza numero 24073/2017 del 13 ottobre, è tornata a ribadire le regole del riparto dell'onere probatorio in caso di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria nei confronti dei pazienti.
In particolare, conformandosi a un orientamento ormai consolidato e cristallizzato dalla legge Gelli (che ha fugato ogni ipotetico dubbio sulla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria), i giudici della terza sezione hanno confermato che il paziente danneggiato, attore, che chiede alla struttura il risarcimento del danno da responsabilità medica è tenuto a dimostrare esclusivamente l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e ad allegare l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a cagionare il danno che si lamenta. Fatto ciò, è la struttura sanitaria convenuta, quale debitore, a dover dimostrare o che non vi è stato alcun inadempimento o che, pur essendovi stato, esso non è stato eziologicamente rilevante.

Consiglio di Stato – Sezione III - Sentenza n. 2511 del 26 maggio 2017: Ridefinizione di una Unità operativa complessa in semplice di Azienda Ospedaliera Universitaria: la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario. Il "Servizio Autonomo di radiologia ad indirizzo senologico" da "struttura complessa" è stato trasformato in "struttura semplice". L'orientamento prevalente della giurisprudenza della Cassazione è condiviso dal Consiglio di Stato, per cui, nello speciale ambito del servizio sanitario nazionale, attiene comunque alla sfera propria dell'A.G.O. l'impugnativa della decisione del direttore generale di un'azienda sanitaria locale di modificare una struttura operativa complessa in struttura semplice trasferendola dal servizio sanitario all'ambito universitario. Diversamente da quanto previsto per le amministrazioni pubbliche in genere, la giurisdizione a conoscere dell'impugnazione di un atto di macro organizzazione, ancorché finalizzato al raggiungimento del fine pubblico dell'azienda spetta al giudice ordinario in quanto provvedimento esplicitamente "disciplinato dal diritto privato", ex art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992 (come modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 1999) in coerenza con il suo carattere imprenditoriale, strumentale.

 

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