Rassegna di giurisprudenza
20/10/2017

Sentenze: le novità dal 16 al 20 ottobre

Questa settimana: - Pensioni di invalidità civile; - Causa di servizio e organi tecnico consultivi; - Responsabilità: diagnosi non certa; - Responsabilità: Il SSN non ha diritto di rivalsa; - Extramoenia: confini normativi e divieti per dirigenti; - Incompatibilità corso formazione e attività libero professionale;

Consiglio di Stato – Sezione III - Sentenza n. 4628 del 4 ottobre 2017: E’ legittimo il protocollo di intesa sperimentale tra L’Inps e la Struttura Commissariale per l’accertamento dei requisiti sanitari in materia di pensioni di invalidità civile. I provvedimenti impugnati costituiscono una puntuale esecuzione di una finalità legislativamente prevista per giungere al rientro dal deficit. Non vi sono assolutamente dubbi sul fatto che il recupero di somme in precedenza destinate a remunerare il personale medico impegnati nelle commissioni per l’invalidità civile costituisce un indubbio e diretto risparmio di spesa in quanto i medesimi sanitari potranno ritornare alla loro attività principale della cura dei pazienti evitando ulteriori assunzioni di medici. L’area di gestione del commissario non è affatto ontologicamente indistinta ma resta comunque delimitata e circoscritta al novero delle azioni indispensabili per riportare la gestione finanziaria della sanità ai necessari equilibri economici e funzionali.

Tar Puglia - Lecce – Sezione II - Sentenza n. 1431 del 4 settembre 2017: I giudizi medico legali espressi dagli organi tecnico consultivi, ai fini dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una infermità del pubblico dipendente, sono giudizi connotati da discrezionalità tecnica, la cui violazione è sottratta al sindacato del Giudice Amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne ab externo l'irragionevolezza, l'incongruità e soprattutto l'eventuale carenza di esaustività.

Tribunale di Taranto – Sezione II penale - Sentenza n. 378 dell’8 maggio 2017: Risponde penalmente il medico che non esegue i necessari accertamenti preoperatori e nel caso specifico il Tribunale di Taranto (sentenza 378/2017) ha condannato due ortopedici per imprudenza, imperizia e negligenza proprio per aver omesso le indagini diagnostiche su un paziente ricoverato in ospedale per un infortunio durante una partita di calcetto.

Cassazione Civile – Sezione III - Sentenza n. 24289 del 16 ottobre 2017: Nel caso di cure mediche e prestazioni sanitarie da parte del SSN in favore del danneggiato da un fatto illecito commesso da altri all’Ente non compete alcuna azione surrogatoria o di rivalsa perché mancano i requisiti di legge. ma, si legge nella sentenza, per recuperare i costi delle prestazioni rese in favore del danneggiato il SSN può agire per responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’autore del fatto illecito.

Cassazione Civile – Sezione Lavoro - Ordinanza n. 23522/2017: Confermata sentenza di condanna della Corte di Appello per un medico che operava senza autorizzazione nel privato. Nell fattispecie: l’attività libero professionale extramuraria esercitata era incompatibile con l’incarico esclusivo alle dipendenze e non avrebbe potuto essere né autorizzata né tanto meno esercitata.

Corte dei Conti – Sezione Toscana – sentenza n. 240 del 5 ottobre 2017: Condannato per danno erariale il medico che aveva ottenuto una borsa di studio triennale in medicina generale ma che durante il corso di formazione aveva svolto regolare attività libero professionale; quest’ultima è stata ritenuta incompatibile perché non consente di assolvere correttamente agli obblighi formativi.

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