Tribunali
13/02/2017

Tribunale Trapani - sentenza 13 febbraio 2017 L'aspettativa per motivi di lavoro non spetta su semplice richiesta

L'aspettativa prevista e regolata dal comma 8, lett. b) dell'art.10 CCNL Dirigenza Medica deve essere inquadrata, per quanto riguarda i presupposti per la sua concessione, nella previsione generale contenuta nel comma 1 e, conseguentemente, il periodo di aspettativa richiesto dal dirigente medico può essere concesso compatibilmente con le esigenze di servizio e l'azienda può motivatamente negarlo per preminenti esigenze organizzative.

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it