Tribunale Trapani - sentenza 13 febbraio 2017
L'aspettativa per motivi di lavoro non spetta su semplice richiesta

13 Febbraio 2017

L'aspettativa prevista e regolata dal comma 8, lett. b) dell'art.10 CCNL Dirigenza Medica deve essere inquadrata, per quanto riguarda i presupposti per la sua concessione, nella previsione generale contenuta nel comma 1 e, conseguentemente, il periodo di aspettativa richiesto dal dirigente medico può essere concesso compatibilmente con le esigenze di servizio e l'azienda può motivatamente negarlo per preminenti esigenze organizzative.