Rassegna di giurisprudenza
12/05/2017

Sentenze: le novità 8-12 maggio

Questa settimana: - Indennizzo una tantum per soggetti danneggiati da epatite - Retribuzione lavoro straordinario - Interruzione volontaria di gravidanza - Intramoenia allargata - LPI e vigilanza dell'Azienda

Tribunale di Bari – sezione Lavoro – Sentenza n. 1274/2017: La previsione contenuta nell'art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, di un indennizzo aggiuntivo, per il periodo antecedente l'entrata in vigore della legge medesima, sotto forma di assegno una tantum, non è applicabile ai soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale o da infezione HIV.Il menzionato art. 2, difatti, limita espressamente tale beneficio a quanti abbiano subito una menomazione permanente alla salute a seguito di vaccinazione obbligatoria. Questa interpretazione, peraltro, è conforme al dettato costituzionale, come già ritenuto anche dalla Consulta in diversi arresti.

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 7921/2017: Una Azienda ospedaliera ricorre alla Corte suprema perché cassi la sentenza della Corte territoriale che, confermando la sentenza di primo grado, aveva condannato l’Azienda al pagamento di una somma a titolo di retribuzione per le ore di lavoro straordinario effettuate da un dirigente medico. I giudici, accogliendo il ricorso dell’Amministrazione, si riportano al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite in base al quale: “l'art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria, nel prevedere la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell'eventuale superamento dell'orario lavorativo per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, esclude in generale il diritto del dirigente, incaricato della direzione di struttura, ad essere compensato per lavoro straordinario, senza che, dunque, sia possibile la distinzione tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poiché la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell'incarico affidatogli.” Tale principio, ricordano poi i giudici: “è stato poi ribadito in successive pronunce con le quali si è precisato che lo stesso si applica anche al personale dirigente in posizione non apicale, rispondendo ad esigenze comuni all'intera dirigenza e ad una lettura sistematica delle norme contrattuali, che, ove hanno inteso riconoscere (come per l'attività connessa alle guardie mediche) una compensazione delle ore straordinarie per i medici dirigenti, lo hanno specificamente previsto. Ne consegue che non è possibile distinguere tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario.»

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 9251/2017: Nella responsabilità medica da nascita indesiderata, il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l’onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà di interrompere la gravidanza – ricorrendone le condizioni di legge – ove fosse stata tempestivamente informata dell’anomalia fetale; quest’onere può essere assolto in base a inferenze desumibili dagli elementi di prova, quali il ricorso al consulto medico proprio per conoscere lo stato di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante, le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all’opzione abortiva.

Corte dei Conti – Sezione II – Sentenza n. 240/2017: Non v’è dubbio che l’esercizio dell’intramoenia allargata in assenza di titolo autorizzativo integri una condotta contraria al dettato normativo, ma per l’imputazione del fatto antigiuridico così delineato, occorre l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave che, unitamente all’esistenza del danno erariale, può integrare la responsabilità amministrativa dell’agente.Ferma l’antigiuridicità della condotta siccome evidenziata in sentenza, il primo giudice ha escluso la ricorrenza in fattispecie della colpa grave (e, a fortiori, del dolo contestato) atteso che il comportamento univocamente concludente dell’Amministrazione quale esternatosi in circostanze obiettive, fattuali e documentali, ha ingenerato nell’agente l’incolpevole affidamento di agire in modo regolare.

Corte dei Conti – Sezione Lombardia – Sentenza n. 58/2017: Secondo la corte dei Conti va rilevato un effettivo concorso datoriale consistente in un omesso o superficiale monitoraggio, da parte della Azienda, sul corretto esercizio dell’attività di esclusiva da parte dei suoi dipendenti che, nel caso di specie, ha contribuito perlomeno a facilitare - senza alcun effetto dissuasivo nei confronti del convenuto, e, comunque, senza alcun impulso ripristinatorio della legalità - lo svolgimento per ben tredici mesi delle vietate attività extramoenia da parte dell’odierno convenuto, addirittura all’interno della struttura ospedaliera.In ordine al quantum del danno, deve essere valutata l’incidenza di un eventuale contributo concausale della Azienda Ospedaliera che avrebbe potuto e dovuto svolgere attività di vigilanza ed ispettiva ai sensi dell’art.72, comma 8, l. n. 448/199

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