Rassegna di giurisprudenza
08/05/2017

Sentenze: le novità dal 2 al 5 maggio 2017

Questa settimana: - Responsabilità e nesso causale - Regole di “buona pratica medica” - Moduli di consenso e responsabilità - Massofisioterapisti sono figura sanitaria - Facente funzioni - Assicurazioni e polizze claim's made    

Tribunale di Roma – sezione XIII – Sentenza n. 4176/2017: È principio consolidato che nell'ambito della responsabilità medica l'onere della prova della causalità tra la condotta del medico allegata come negligente ovvero imperita, ovvero comunque inosservante delle leges artis, e l'evento è posto a carico del paziente danneggiato il quale deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari.

Corte dei Conti Emilia Romagna – Sentenza n. 77/2017: Trattandosi di danno erariale indiretto, in conseguenza della definizione transattiva di una vicenda di “malpractice” sanitaria, il pagamento della somma a titolo di ristoro transattivo costituisce un presupposto di fatto sul quale il giudice contabile deve svolgere le sue considerazioni riguardo ai presupposti soggettivi e alla sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei convenuti e il danno arrecato all'amministrazione di appartenenza, onde procedere a un'autonoma valutazione sull'esistenza degli elementi della responsabilità contestata. A causa della deviazione delle regole della buona pratica medica”, la Procura chiede il rimborso ai medici.

Tar Lazio – Sezione III quater - Sentenza n. 4497/2017: Il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso del comitato europeo massofisioterapisti (Cem) contro il Ministero della Salute per la mancata adozione di quanto previsto dal DM 10 luglio 1998, per la determinazione della figura professionale del massofisioterapista. Ma i giudici hanno comunque sottolineato che se anche fossero entrati nel merito avrebbero sostenuto le argomentazioni del ministero della Salute in quanto la normativa di riferimento è stata abrogata (in parte) dal Titolo V della Costituzione.Il Comitato massofisioterapisti italiani ha sbagliato a ricorrere la Tar, ha sbagliato l’oggetto del ricorso, non ha considerato le leggi subentrate a quelle a cui fa riferimento che hanno modificato il quadro giuridico della professione.

Tribunale di Napoli – Sezione VIII - Sentenza n. 4071/2017: Non possono assumere rilevanza alcuna i profili attinenti all'avvenuta sottoscrizione dei moduli di cd. "consenso informato"; come emerso dalla relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio, si è trattato non già di mere complicanze scaturite da un intervento chirurgico correttamente realizzato, ma piuttosto di esiti lesivi derivati da un'ipotesi di negligenza e, dunque, di prestazione medico-chirurgica inadeguatamente eseguita.Secondo la Corte di Cassazione, infatti, pur sussistendo il consenso consapevole, può configurarsi responsabilità da lesione della salute se la prestazione terapeutica sia tuttavia inadeguatamente eseguita; il consenso prestato dal paziente è irrilevante, poiché la lesione della salute si ricollega causalmente alla colposa condotta del medico nell'esecuzione della prestazione terapeutica, inesattamente adempiuta dopo la diagnosi.

Cassazione Lavoro – Sentenza n. 9879/2017: La recente sentenza della Cassazione n. 9879 del 19 aprile 2017, ha affermato il principio secondo cui al dirigente medico che svolge funzione di sostituzione del responsabile di struttura complessa non spetta il trattamento economico accessorio complessivamente previsto per il titolare di struttura, ma esclusivamente l’indennità sostitutiva stabilita dal contratto - anche se la sostituzione si protrae oltre i limiti fissati dalla contrattazione collettiva (massimo 12 mesi di durata nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali – art. 18, co. 4, Ccnl 8.6.2000) – poiché la suddetta funzione non rappresenta svolgimento di mansioni superiori ma avviene nell'ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria. Tale pronuncia, si pone in contrasto l’opposto orientamento espresso dalla sentenza della Cassazione 6 luglio 2015, n. 13809, la quale ha invece affermato che “la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 18 del c.c.n.l. della dirigenza medica e veterinaria del 8 giugno 2000, è finalizzata a consentire l'espletamento della procedura per la copertura del posto resosi vacante, sicché è destinata ad operare per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili a dodici, nei quali spetta, a partire dal terzo mese, l'indennità ivi prevista. Quando, peraltro, detto ambito temporale sia superato, l'assegnazione delle mansioni dirigenziali in sostituzione cessa di rientrare tra le prestazioni normalmente esigibili e si configura come espletamento di mansioni superiori, con diritto alla corrispondente retribuzione, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.”.

Cassazione Civile – Sentenza n. 10506/2017: Secondo i giudici la clausola claim’s made in sanità è un patto atipico immeritevole di tutela in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione”. Con questo tipo di polizze l’assicurato non è infatti tutelato se la richiesta di danni per un sinistro avvenuto nel periodo di vigenza della polizza arriva però dopo la scadenza della stessa.

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