L’obbligo della retribuzione delle mansioni superiori svolte dall’aiuto ospedaliero presuppone l’esistenza di un posto vacante e disponibile di primario, o, comunque, l’assenza del titolare; donde la configurabilità della conseguente, stabile, esplicazione di una mansione superiore a quella della posizione rivestita, anche in mancanza di adozione di un formale atto di incarico.