Rassegna di giurisprudenza
10/03/2017

Sentenze: le novità dal 6 al 10 marzo

Questa settimana: - stop alla pubblicazione dei dati; - concussione medica; - autocertificazione ed incompatibilità; - indennità De Maria; - giurisdizione ordinaria per controversie aventi ad oggetto il rapporto di lavoro del personale universitario; - soppressione strutture complesse ed assegnazione della direzione della nuova struttura; - medico INPS e medico Commissioni Mef; - responsabilità e linee guida.

Tar Lazio - ordinanza 1030/2017: Il tar ha sospeso la diffusione dei dati di dirigenti e familiari. Stop dunque alla pubblicazione dei redditi. Alcuni funzionari dipebdenti dell'autorità del garante per la protezione dei dati personali si sono opposti alla pubblicazione dei loro redditi prevista dalle disposizioni dell'articolo 14, comma 1-bis del dlgs. 33/2013, il quale richiede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i redditi dei titolari di incarichi dirigenziali, nonchè del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.Va data evidenza dell'eventuale mancato consenso. Al tar è stato richiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia di una serie di note del segretario generale del Garante della Privacy, di ogni atto presupposto e conseguente, eventualmente previa disapplicazione dell'art. 14 del f.lgs. 33/2013.

Cassazione Penale – Sezione VI – Sentenza n. 46649/2016 : il medico che abusa della sua posizione e pretende, serve ad indentificare la concussione medica. Viene confermata la valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto abusante e soverchiante la posizione dell’indagato e coartanti le richieste di denaro dirette a pazienti, non in condizioni di resistere o opporsi alle indebite richieste, ma costretti a piegarsi nella speranza di vedere migliorare le proprie condizioni di salute e, trattandosi della tutela di un bene primario, nelle condizioni descritte non poteva essere oggetto di trattativa economica.

Cassazione Penale – Sezione IV– Sentenza n. 1082/2016 : La Corte di Cassazione ha ritenuto giustificati gli arresti domiciliari inflitti a un medico di una struttura pubblica che, speculando sui tempi di interruzione volontaria della gravidanza nell’ospedale presso cui operava, spingeva delle donne gravide che avevano interesse o necessità di abortire in tempi ristretti, a sottoporsi all’operazione presso il suo studio privato. La Corte sostiene che dirottare i pazienti presso il proprio studio medico privato, in alcuni casi può integrare anche il reato di concussione

Corte dei Conti – Sezione Emilia Romagna – Sentenza n. 44/2017 : Il modulo di "autocertificazione informativa" predisposto dall'AUSL, concernente il possesso dei requisiti necessari ai fini dell'accettazione dell'incarico, prevede espressamente la dichiarazione di "essere/non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati". Rispetto a tale adempimento, il medico ha consapevolmente sottoscritto la predetta dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dichiarando di non essere titolare di alcun rapporto di lavoro dipendente, dissimulando ab origine una condizione di incompatibilità assoluta che di per sé gli avrebbe precluso l'affidamento dell'incarico. In ogni caso il medico si è astenuto, durante tutto lo svolgimento del rapporto convenzionale, sia dal rappresentare altrimenti la propria condizione di dipendente pubblico, sia dal far cessare la situazione di incompatibilità (come prescrive a chiare lettere il comma 8 dell'articolo 17 dell'ACN).

Consiglio di Stato – Sezione VI – Sentenza n. 538/2017: La c.d. Indennità De Maria, va corrisposta fino a tutto il 2008, e non oltre. È vero che l'indennità c.d. De Maria sopravvive rispetto alla data di entrata in vigore del d.lgs. 517 del 1999, ma non è vero che tale sopravvivenza possa essere per sempre. In verità, l'esaurimento del suo dovere di corresponsione, pur in assenza di una abrogazione espressa dell'art. 31 del DPR n. 761 del 1979, si è già innescato con la stessa entrata in vigore dell'art. 6, co. 4, del decreto delegato n. 517 e la sua definitiva scomparsa non è stata dal Legislatore delegato ancorata ad un termine certo e prestabilito per il semplice fatto che, all'epoca, tale Legislatore non poteva sicuramente prefigurare entro quanto tempo, a livello attuativo-applicativo, il nuovo regime di trattamento economico avrebbe trovato una sua realizzazione. Ed in ogni caso l’indennità c.d. De Maria non può sopravvivere oltremodo per il semplice fatto che rispetto ad essa (e alla sua ratio) il nuovo regime di cui al citato art. 6 è completamente sostitutivo.

Tar Puglia Bari – Sezione I – Sentenza n. 122/2017: appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto di lavoro del personale universitario con l’azienda sanitaria. Infatti il decreto legislativo distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l’Università da quello instaurato dagli stessi con l'azienda ospedaliera e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applichino le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell'azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda.

Tar Piemonte Torino – Sezione II – Sentenza n. 201/2017: La ricorrente rivendica che l'Azienda avrebbe dovuto riservare la selezione per la nuova struttura complessa ai dirigenti coinvolti nel processo di riorganizzazione, destinati a perdere l'incarico, anziché pubblicare un bando aperto alla partecipazione di professionisti esterni. Il Tar afferma che non può essere reclamata la diretta assegnazione della direzione della nuova struttura complessa, perché l'Azienda è tenuta a percorrere la procedura di selezione disciplinata dal comma 7-bis dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, aperta a candidati esterni in possesso dei titoli di qualificazione prescritti dall'avviso pubblico. Né può darsi rilevanza all'asserita coincidenza delle competenze proprie della struttura (ormai soppressa) fin qui diretta dalla ricorrente e di quella nuova, messa a concorso. Infatti l'art. 9, comma 32, del D.L. n. 78 del 2010 consente all'Azienda Ospedaliera, in dipendenza del processo di riorganizzazione in atto, di non confermare l'incarico già conferito al proprio dirigente, in esplicita disapplicazione di tutte le disposizioni normative e contrattuali più favorevoli.

Tar Lazio – Sezione III-quater – Sentenza n. 2218/2017: Il tar annulla la circolare INPS del 17 marzo 2016, affermando che non esiste alcuna incompatibilità tra le funzioni di medico Inps e quelle di medico componente o Presidente nelle Commissioni mediche di verifica presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Cassazione Penale – Sezione IV- – Sentenza n. 8080/2017: La legge n. 189/2012, c.d. legge Balduzzi, nel convertire il D.L. 158 del 2012, ha stabilito nell’art. 3 che l’esercente la professione sanitaria, che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve.Tale disposizione ha introdotto nel nostro ordinamento una rilevante novità in quanto è stato attribuito al grado della colpa non più solo il ruolo di parametro per la determinazione della pena (art. 133 c.p.), ma anche una diretta incidenza sulla tipicità del fatto.La più recente giurisprudenza estende la rilevanza della colpa lieve anche ad addebiti diversi dall’imperizia

 

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