Rassegna di giurisprudenza
10/02/2017

Sentenze: le novità dal 6 al 10 febbraio 2017

Questa settimana: -medico convenzionato ed obbligo di esclusiva; -la clausola di salvaguardia; - responsabilità del medico rispetto all’esecuzione della terapia; - malattia multifattoriale ed onere della prova.

Corte dei Conti – Sezione giur. Veneto – Sentenza n. 124/2016: La Guardia di Finanza di Trento inviava alla Procura della Corte una denuncia di danno erariale a carico di un medico convenzionato con l'Azienda ULSS perché, nonostante fosse vincolato da un rapporto di esclusività con detta Azienda, avrebbe effettuato numerose prestazioni non autorizzate, in qualità di guardia medica presso una struttura carceraria.

Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza n. 430/2017: Il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso in appello presentato da alcuni operatori privati accreditati contro la norma contenuta nei contratti che regolano rapporti e prestazioni con il servizio sanitario regionale. La cosiddetta “clausola di salvaguardia” che impedisce di presentare ricorso dopo che si è firmato l’accordo, secondo la suprema magistratura amministrativa, è pienamente valida poiché in linea con la nuova concezione del buon andamento economico finanziario”.

Tribunale di Treviso - Sentenza del 22 luglio: La possibilità di sottoporre all'attenzione del medico i referti delle analisi prescritte è un onere che ricade sul paziente, posto che è sempre quest'ultimo a poter decidere se sottoporsi o meno agli esami che il curante invita ad effettuare. Se così non fosse, ogni medico sarebbe tenuto non solo a visitare i pazienti ed a suggerire loro quali terapie, esami, interventi effettuare, ma anche a verificare che il paziente vi si sia effettivamente sottoposto e, in ipotesi affermativa, con quale esito.

Tribunale di Udine – Sezione Lavoro – sentenza del 17 agosto 2016: Esistono malattie che rientrano tra quelle la cui origine lavorativa è ritenuta di elevata probabilità (gruppo 2 lista I D.M. 27 aprile 2004) ma, in ipotesi di malattia multifattoriale, la previsione tabellare tanto della patologia quanto dell'agente patogeno ad essa ricollegabile impedisce l'applicazione della presunzione legale di origine professionale, con conseguente onere per chi agisce di provare il nesso causale tra la nocività dell'ambiente lavorativo e l'insorgenza della malattia.

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