Rassegna di giurisprudenza
20/01/2017

Sentenze: le novità dal 16 al 20 gennaio 2017

Questa settimana: legge 104, criteri di valutazione del nesso di causalità omissiva, risarcimento per perdita di chance, malattia e licenziamento, diritto di difesa e segretezza dell’azienda  

Cassazione Penale – Sezione III - Sentenza n. 54712/2016: Il lavoratore che assiste una persona handicappata, beneficiando dei tre giorni mensili di permesso retribuito ex art. 33 della Legge 104/92, non deve necessariamente svolgere assistenza nelle ore di lavoro, avendo a disposizione l'intera giornata per programmare al meglio l'assistenza in modo tale da potersi ritagliare uno spazio per compiere quelle attività che non sono possibili (o comunque difficili) quando l'assistenza è limitata in ore prestabilite e cioè dopo l'orario di lavoro. Cade pertanto l’obbligo dell’assistenza continuativa.

Corte d’Appello di Roma – Sentenza n. 41/2016: Ai fini della sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento omissivo del medico e l'evento lesivo è necessario accertare, oltre al nesso di condizionamento, il giudizio controfattuale, secondo cui ipotizzata l'azione del medico, l'evento lesivo non si sarebbe verificato al di là di ogni ragionevole dubbio.

Tribunale di Trento – Sezione civile - Sentenza n. 893/2016: L'indagine sul nesso di causa deve essere condotta alla stregua del criterio del "più probabile che non"; mentre nel caso del danno tanatologico l'evento da porre in relazione alla condotta colposa è rappresentato dalla morte, nel caso del danno da perdita di chances esso si identifica con la perdita di un risultato utile, che, ove venga in discussione, come nella specie, l'integrità psico-fisica della persona, può consistere nella possibilità del paziente di veder rallentato il decorso della malattia, e quindi aumentata la durata della sopravvivenza, ovvero nella possibilità di fruire di migliori condizioni di vita nel corso della malattia, ovvero ancora nella possibilità di sopravvivenza. Quindi perdita di chance se il referto negativo viene reso noto in ritardo

Corte di Cassazione - III sezione Civile - sentenza n. 243/2017. Qualora risulti che un medico specialista in ginecologia, cui una gestante si sia rivolta per accertamenti sulle condizioni della gravidanza e del feto, non abbia adempiuto correttamente la prestazione per non avere prescritto l’amniocentesi ed all’esito della gravidanza il feto nasca con una sindrome che quell’accertamento avrebbe potuto svelare, la mera circostanza che, due mesi dopo quella prestazione, la gestante abbia rifiutato di sottoporsi all’amniocentesi, non elide l’efficacia causale dell’inadempimento quanto alla perdita della chance di conoscere lo stato della gravidanza fin dal momento in cui si è verificato.

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - sentenza n. 24671/2016 : La Corte respinge il ricorso di un dipendente che durante l’assenza per malattia era stato scoperto a servire pizze presso un ristorante ed era stato conseguentemente licenziato. Infatti il lavoratore, al quale sia contestato in sede disciplinare di avere svolto un altro lavoro durante un’assenza per malattia, ha l’onere di dimostrare la compatibilità dell’attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psico-fisiche.

Corte di Cassazione – VI Sezione - ordinanza n. 24106/2016: Il lavoratore che produca in una controversia di lavoro copia di atti aziendali riguardanti direttamente la propria posizione lavorativa non viene meno ai doveri di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., anche ove i documenti prodotti non abbiano avuto influenza decisiva sull'esito del giudizio, operando, in ogni caso, la scriminante dell'esercizio del diritto di cui all'art. 51 c.p., che ha valenza generale nell'ordinamento, senza essere limitata al mero ambito penalistico e tenuto conto che l'applicazione corretta della normativa processuale in materia è idonea a impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale e che, in ogni caso, al diritto di difesa in giudizio deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di segretezza dell'azienda.

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