Rassegna di giurisprudenza
14/10/2016

Sentenze: le novità dal 10 al 15 ottobre

Questa settimana: fondazioni di diritto privato ed enti del Ssn, contestazione erariale a carico del medico di guardia, accreditamento istituzionale di struttura sanitaria, incostituzionalità della nomina dei componenti ministeriali nel Cceps, le tabelle milanesi quale parametro per la valutazione equitativa del danno, collocamento a riposo e servizio effettivo.

Consiglio di Stato – Sezione III- sentenza n. 3892 del 16/09/2016, ha affermato che la fondazione di diritto privato per il sol fatto di svolgere, sulla base di intese ed accordi attuativi con la regione e l’Asl competente, attività riconducibili al SSN non può ritenersi un Ente del SSN. A tal fine infatti è necessaria una previsione di legge che qualifichi l’ente nel quadro del SSN.

Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale della Toscana - sentenza n. 232 del 12/09/2016, ha affermato Ai sensi della normativa posta dall’art. 445, comma 1, c.p.p., la sentenza penale di patteggiamento, pur non facendo stato nei giudizi civili e amministrativi….salvo diverse disposizioni di legge, è equiparata ad una pronuncia di condanna”. L’espressa equiparazione della sentenza di patteggiamento a tacita ammissione di colpevolezza fonda la responsabilità erariale sia per il danno diretto sia, in base al libero convincimento del giudice, in ordine alla sussistenza del danno all’immagine. La giurisprudenza, ha statuito che il diritto delle pubbliche amministrazioni alla tutela della propria immagine trova la sua garanzia nell’articolo 97 della Costituzione, per cui è interesse costituzionalmente garantito che le competenze individuate vengano rispettate, le funzioni assegnate vengano eseguite e le responsabilità proprie dei funzionari vengano attivate. Ove l’azione del pubblico amministratore o dipendente leda tale interesse, essa si traduce in un’alterazione dell’identità della pubblica amministrazione e, più ancora, nell’apparire di una sua immagine negativa, in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente o, peggio, illecita (nella fattispecie si rilevava il danno patrimoniale afferente ai compensi indebitamente percepiti dal medico, il danno per la lesione dell’immagine sofferta dalla ASL di Livorno, il danno da disservizio).

Consiglio di Stato – Sezione III - sentenza n. 3827/2016, ha confermato che in caso di formale istanza di accreditamento istituzionale di struttura sanitaria, il legislatore ha imposto alla Pubblica Amministrazione di rispondere in ogni caso (tranne i casi limite di pretestuosità) alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici.

Corte Costituzionale –Sentenza n. 215/2016 del 7 ottobre 2016, ha dichiarato illegittimo un articolo del d.lgs. del 1946 che prevedeva la nomina di due componenti del Ministero della salute nella Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (Cceps), ovvero l’organo che decide sulle impugnazioni proposte avverso le decisioni assunte in primo grado dagli organi professionali. "Indipendenza e imparzialità devono colorare l'azione giurisdizionale" a giudizio della Consulta a fronte del fatto che il Ministero della Salute è l'Ente vigilante di ordini e albi delle professioni sanitarie.

Cassazione Civile – Sezione III - Sentenza n. 8045/2016, ha ribadito che le "tabelle milanesi" sono da considerare come parametro ai fini della valutazione equitativa del danno biologico. Se il giudice di merito applica altre tabelle, l'eventuale differenza nella liquidazione del danno può essere richiesta in sede di legittimità con l'invocazione della violazione di legge solo se la stessa questione è stata posta già nel giudizio di merito e se dette tabelle milanesi sono state allegate nel giudizio di merito.

Tribunale di Pordenone –Sentenza n. 255/2015, ha ribadito che nel concetto di “Servizio effettivo “non deve essere ricompreso il servizio militare prestato. La nozione di servizio effettivo di cui all’articolo 15-nnonies del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., deve intendersi riferita esclusivamente al servizio prestato in costanza di attività lavorativa, senza considerare gli eventuali periodi di riscatto, come la laurea o il servizio militare.

 

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