Le controversie relative a tutte le prestazioni erogate nell’ambito del Ssn, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario
Il conflitto sollevato dal Tar Lazio va risolto in favore dell’Autorità giudiziaria ordinaria, dando continuità ai principi di diritto in riferimento ai casi in cui, quale quello di specie, la pretesa creditoria dell’assistito dal Ssn involga l’erogazione di farmaci indispensabili e insostituibili e, dunque, si correli al suo diritto alla salute garantito dall’art. 32 Cost.; in questi casi si è affermato che le controversie relative a tutte le prestazioni erogate nell’ambito del Ssn, ricorrendo un rapporto obbligatorio tra cittadini e Amministrazione sono devolute alla cognizione del giudice ordinario.