L’imprudenza e negligenza del medico che aveva mancato di eseguire un esame istologico del tessuto con conseguente successivo accertamento della malattia sono alla base della responsabilità confermata dalla Corte di Cassazione con condanna del chirurgo al risarcimento del danno. L’illecito omissivo consiste nella violazione dell'obbligo di garanzia che è intrinseco nella liceità dell'atto di intervento chirurgico, con conseguente obbligo di provare le ragioni del mancato approfondimento diagnostico.