I dirigenti medici che siano titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, come i direttori di struttura complessa, hanno il diritto, una volta cessato il rapporto di lavoro, a vedersi corrisposta l’indennità sostitutiva per ferie non godute, qualora il mancato esercizio di detto potere e quindi la non fruizione del periodo di riposo, siano dipesi da necessità aziendali eccezionali ed obiettive, ostative alla suddetta fruizione, ed in ogni caso indipendenti dalla volontà del lavoratore. In questi termini, si è pronunciata la Corte di Appello dell’Aquila, accogliendo il ricorso presentato da un dirigente medico responsabile di struttura complessa di una Asl, assistito dai legali Anaao, avverso la sentenza emessa dal Giudice del Lavoro, la quale aveva rigettato il ricorso in prima istanza.