Cassazione Sezione Civile
09/05/2016

Cassazione Civile - Sez. Unite - sentenza n. 9279/2016 Indennità a personale universitario solo se collegata a incarico direttivo

L'indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie, riconosciuta dall'art. 1 della legge n. 200/1974 per remunerare la prestazione assistenziale resa dal personale universitario non medico che opera nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, deve essere determinata, nel caso di equiparazione tra l'originario VIII livello di cui alla legge 312/1980 e il IX livello, poi divenuto 1° livello dirigenziale, senza includere automaticamente nel relativo criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità la quale può essere riconosciuta soltanto se collegata all'effettivo conferimento di un incarico direttivo.

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it